
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI
FAMILIARI - IN GENERE
- Navigazione - Armatore unico facente
parte dell'equipaggio
- Assoggettamento a contribuzione - Diritto alle prestazioni
- Sussistenza
- "Ratio" - Decorrenza delle relative disposizioni.
L. DEL 16/10/1973 NUM. 676 ART. 10
L. DEL 26/7/1984 NUM. 413 ART. 7
L. DEL 26/7/1984 NUM. 413 ART. 12
D. P. R. DEL 30/5/1955 NUM. 797 ART. 1
COD.NAV. ART. 265
COD.NAV. ART. 272
Ai sensi del
combinato disposto degli
artt. 7 e 12 della legge 26 luglio 1984 n.
413, a
cui è attribuita la retroattiva decorrenza dal 1
gennaio 1980,
anche l'armatore unico che faccia parte dell'equipaggio della
nave
è assoggettato alla contribuzione a
favore della Cassa
unica assegni familiari e fruisce delle relative
prestazioni,
il legislatore avendo dato rilievo al fatto che in tali
circostanze
l'assunzione formale della qualità di armatore
implica
(non diversamente che nel caso dei caratisti di un natante,
già
previsto dall'art. 10 della legge 16 ottobre 1973 n. 676) non
l'effettiva
assunzione di uno status imprenditoriale,
ma semplicemente
il possesso di un bene strumentale non connesso ad alcun fenomeno
capitalistico.
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