Enzo Fogliani
 

CORTE DI CASSAZIONE  
SEZ. L       SENT.  06795  DEL 27/07/1996
PRES. Martinelli A               REL. Micali GF
P.M. Arena A  (Parz. Diff.)
RIC. I.N.P.S.
RES. Scialpi

PREVIDENZA  (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - Navigazione  -  Armatore  unico facente parte dell'equipaggio - Assoggettamento  a contribuzione - Diritto alle prestazioni - Sussistenza -  "Ratio" -  Decorrenza delle relative disposizioni.
 
 L. DEL 16/10/1973 NUM. 676 ART. 10
 L. DEL 26/7/1984 NUM. 413 ART. 7
 L. DEL 26/7/1984 NUM. 413 ART. 12
 D. P. R. DEL 30/5/1955 NUM. 797 ART. 1
 COD.NAV. ART. 265
 COD.NAV. ART. 272
 
     Ai  sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 12 della legge 26 luglio 1984  n.  413,  a  cui  è attribuita la retroattiva decorrenza dal 1 gennaio 1980,  anche  l'armatore unico che faccia parte dell'equipaggio della nave è  assoggettato  alla contribuzione a favore della Cassa unica assegni familiari e  fruisce  delle relative prestazioni, il legislatore avendo dato rilievo al fatto  che in tali circostanze l'assunzione formale della qualità di armatore  implica  (non diversamente che nel caso dei caratisti di un natante, già previsto  dall'art. 10 della legge 16 ottobre 1973 n. 676) non l'effettiva assunzione  di  uno  status imprenditoriale, ma semplicemente il possesso di un bene strumentale non connesso ad alcun fenomeno capitalistico.


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