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SEZ. 3   SENT.  00847  DEL 01/02/1996
PRES. Sciolla Lagrange Pusterla AREL. Lo Piano M
PM. Iannelli D  (Conf.)
RIC. N.A.I. S.p.A.
RES. Unione Mediterranea Sicurta' S.p.A.

TRASPORTO MARITTIMO - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - perdita o avaria della merce durante il trasporto - Ripartizione dell'onere probatorio tra danneggiato e vettore. 

COD NAV      ART. 422
COD CIV        ART. 2697
COD CIV        ART. 1218

L'articolo 422, primo comma, del codice della navigazione  (riproduttivo, in parte qua, di analoga disposizione della Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico) stabilisce una presunzione (di colpa e, quindi) di
 responsabilità del vettore per la perdita o le avarie della merce verificatesi nell'arco di tempo compreso tra il momento in cui la riceve e il momento in cui la riconsegna, salva la prova, a suo carico, che la perdita o le avarie siano state determinate da causa a lui non imputabile. Fatto costitutivo della responsabilità è, dunque, il verificarsi di un evento dannoso nell'arco di tempo considerato; mentre la non imputabilità al vettore delle relative cause si porge come  fatto impeditivo della sua responsabilità.  Ne deriva, in piena sintonia con la  ripartizione degli oneri probatori disciplinata dall'articolo 2697 del codice civile (coerente, a  sua volta, con i principi fissati dall'articolo 1218 del codice civile), che al danneggiato  incombe l'onere di provare il fatto costitutivo, una volta provato il quale scatta a carico del   vettore l'onere di provare che l'evento dannoso non è a lui imputabile.

(massima non ufficiale, in quanto sentenza non massimata dal CED cassazione)


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 20.3.2013) 

(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo sia aggiornato a tale data.

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