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PRES. Sciolla Lagrange Pusterla AREL. Lo Piano M
PM. Iannelli D (Conf.)
RIC. N.A.I. S.p.A.
RES. Unione Mediterranea Sicurta' S.p.A.
TRASPORTO MARITTIMO - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - perdita o avaria della merce durante il trasporto - Ripartizione dell'onere probatorio tra danneggiato e vettore.
COD NAV ART.
422
COD
CIV
ART. 2697
COD
CIV
ART. 1218
L'articolo 422, primo comma, del codice della
navigazione (riproduttivo,
in parte qua, di analoga disposizione della
Convenzione di Bruxelles
del 1924 sulla polizza di carico) stabilisce una presunzione (di colpa
e, quindi) di
responsabilità del vettore per la perdita o le
avarie
della merce verificatesi nell'arco di tempo compreso tra il momento in
cui la riceve e il momento in cui la riconsegna, salva la prova, a suo
carico, che la perdita o le avarie siano state determinate da causa a
lui
non imputabile. Fatto costitutivo della responsabilità
è,
dunque, il verificarsi di un evento dannoso nell'arco di tempo
considerato;
mentre la non imputabilità al vettore delle relative cause
si porge
come fatto impeditivo della sua
responsabilità. Ne deriva,
in piena sintonia con la ripartizione degli oneri probatori
disciplinata
dall'articolo 2697 del codice civile (coerente, a sua volta,
con
i principi fissati dall'articolo 1218 del codice civile), che al
danneggiato
incombe l'onere di provare il fatto costitutivo, una volta provato il
quale
scatta a carico del vettore l'onere di provare che
l'evento
dannoso non è a lui imputabile.
(massima non ufficiale, in quanto sentenza non massimata dal CED cassazione)
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