Enzo Fogliani
 

CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. L  SENT. 00221 DEL 13/01/1996
PRES. Buccarelli G    REL. Picone P
PM. De Gregorio C (Conf.)
RIC. Compagnia Portuale L.Casciana di Gela
RES. Cocchiara

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE - Compagnie portuali - Regolamenti - Natura di atti amministrativi - Esclusione - Difformità rispetto alle prescrizioni degli atti amministrativi di controllo - Influenza - Esclusione - Limiti. 

 COD.NAV. ART. 108 
 COD.NAV. ART. 170 
 D. P. R. DEL 15/5/1952 NUM. 328 ART. 188 
 COD.CIV. ART. 1362 

  I regolamenti delle compagnie portuali, anche se sottoposti ad approvazione della pubblica autorità, non hanno carattere di atti amministrativi ma restano atti interni di soggetti privati aventi natura di società cooperative di lavoro, la cui validità ed efficacia non è influenzata dalla loro eventuale difformità rispetto alle prescrizioni degli atti amministrativi di controllo, che se può legittimare interventi repressivi della pubblica autorità, per il mancato rispetto dell'obbligo della compagnia di uniformarsi alle suddette prescrizioni, non incide direttamente ed immediatamente sugli atti negoziali privati. 


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO PORTUALE - Controversie - Autorizzazione a resistere in giudizio - Rilascio da parte dell'autorità preposta alla disciplina di detto lavoro al console di una compagnia portuale - Legittimità ex d.P.R. n. 328 del 1952 - Potere di conferire la procura speciale a ricorrere ex art. 365 cod. proc. civ. - Estensione. 
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI - Controversie - Autorizzazione a resistere in giudizio - Rilascio da parte dell'autorità preposta alla disciplina di detto lavoro al console di una compagnia portuale - Legittimità ex d.P.R. n. 328 del 1952 - Potere di conferire la procura speciale a ricorrere ex art. 365 cod. proc. civ. - Estensione.

 COD.PROC.CIV. ART. 365
 COD.NAV. ART. 108
 COD.NAV. ART. 110
 D. P. R. DEL 15/5/1952 NUM. 328 ART. 174

  Il principio per cui quando un ente pubblico sia stato debitamente autorizzato a resistere in giudizio ad una domanda contro di esso proposta non è necessaria un'ulteriore autorizzazione per proporre i consentiti gravami contro le decisioni eventualmente sfavorevoli, compreso il ricorso per cassazione, salvo che l'autorizzazione risulti circoscritta alla fase di merito, ha carattere generale ed è applicabile nella ricorrenza di analoghe situazioni anche ad un ente privato. Pertanto l'autorizzazione a resistere in giudizio rilasciata, a norma dell'art. 174, comma quarto, del regolamento per la navigazione marittima approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952, n.328, dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale al console di una compagnia portuale attribuisce al predetto organo il potere di conferire la procura speciale a ricorrere prevista dall'art. 365 cod. proc. civ.
 


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 20.3.2013) 

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