
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE - Compagnie portuali - Regolamenti - Natura di atti amministrativi - Esclusione - Difformità rispetto alle prescrizioni degli atti amministrativi di controllo - Influenza - Esclusione - Limiti.
COD.NAV. ART. 108
COD.NAV. ART. 170
D. P. R. DEL 15/5/1952 NUM. 328 ART. 188
COD.CIV. ART. 1362
I regolamenti delle compagnie portuali, anche se sottoposti ad approvazione della pubblica autorità, non hanno carattere di atti amministrativi ma restano atti interni di soggetti privati aventi natura di società cooperative di lavoro, la cui validità ed efficacia non è influenzata dalla loro eventuale difformità rispetto alle prescrizioni degli atti amministrativi di controllo, che se può legittimare interventi repressivi della pubblica autorità, per il mancato rispetto dell'obbligo della compagnia di uniformarsi alle suddette prescrizioni, non incide direttamente ed immediatamente sugli atti negoziali privati.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO PORTUALE - Controversie -
Autorizzazione
a resistere in giudizio - Rilascio da parte dell'autorità
preposta
alla disciplina di detto lavoro al console di una compagnia portuale -
Legittimità ex d.P.R. n. 328 del 1952 - Potere di conferire
la procura
speciale a ricorrere ex art. 365 cod. proc. civ. -
Estensione.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE
E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI - Controversie - Autorizzazione
a resistere in giudizio - Rilascio da parte dell'autorità
preposta
alla disciplina di detto lavoro al console di una compagnia portuale -
Legittimità ex d.P.R. n. 328 del 1952 - Potere di conferire
la procura
speciale a ricorrere ex art. 365 cod. proc. civ. - Estensione.
COD.PROC.CIV. ART. 365
COD.NAV. ART. 108
COD.NAV. ART. 110
D. P. R. DEL 15/5/1952 NUM. 328 ART. 174
Il principio per cui quando un ente pubblico sia
stato debitamente
autorizzato a resistere in giudizio ad una domanda contro di esso
proposta
non è necessaria un'ulteriore autorizzazione per proporre i
consentiti
gravami contro le decisioni eventualmente sfavorevoli, compreso il
ricorso
per cassazione, salvo che l'autorizzazione risulti circoscritta alla
fase
di merito, ha carattere generale ed è applicabile nella
ricorrenza
di analoghe situazioni anche ad un ente privato. Pertanto
l'autorizzazione
a resistere in giudizio rilasciata, a norma dell'art. 174, comma
quarto,
del regolamento per la navigazione marittima approvato con d.P.R. 15
febbraio
1952, n.328, dall'autorità preposta alla disciplina del
lavoro portuale
al console di una compagnia portuale attribuisce al predetto organo il
potere di conferire la procura speciale a ricorrere prevista dall'art.
365 cod. proc. civ.
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