
SEZ. 1 SENT. 13018 DEL 20/12/1995
PRES. Nardino S REL. Altieri E
PM. Carnevali A (Diff.)
RIC. Prudential S.p.A.
RES. Ag. Marittima Faster S.r.l.
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - IN GENERE - Contratto di "charter - party" - Clausola cosiddetta "Paramount" - Convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924 - Applicabilità
COD.NAV. ART. 10
COD.NAV. ART. 419
TRATT. INTERNAZ. DEL 25/8/1924
R. D. L. DEL 6/1/1928 NUM. 1958
L. DEL 19/7/1929 NUM. 1638
In tema di trasporto marittimo internazionale, l'inserimento della cosiddetta clausola Paramount in un contratto di charter - party comporta il recepimento contrattuale delle regole della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 - in quanto applicabili - nel rapporto tra le parti originarie del contratto.
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