Enzo Fogliani
 
CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. L  SENT. 09638 DEL 12/09/1995
PRES. Pontrandolfi P    REL. De Rosa G 
PM. Chirico C (Conf.)
RIC. Roccasalvo
RES. Afran Transport limited

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - Marittimi italiani imbarcati su navi straniere - Rispetto assoluto dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale - Obbligatorietà - Esclusione - Limiti.

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - Marittimi italiani imbarcati su navi straniere - Rispetto assoluto dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale - Obbligatorietà - Esclusione - Limiti.

 COSTITUZIONE ART. 36
 COD.NAV. ART. 325
 COD.NAV. ART. 361
 L. DEL 4/4/1977 NUM. 135 ART. 4

  Relativamente ai marittimi imbarcati su navi straniere, non esiste nel nostro ordinamento un principio di ordine pubblico, non derogabile dalla legge o da atti di uno Stato straniero, che imponga il rispetto assoluto dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, purchè vengano rispettati i parametri previsti dall'art. 36 della Costituzione.


 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO - Rapporto a tempo indeterminato tra marittimi italiani ed impresa di navigazione estera - Sentenza costituzionale n. 96 del 1987 - Effetti - Onere probatorio della sopravvenuta inutilizzazione del singolo lavoratore - Spettanza all'armatore - Trasferimento dell'attività di gestione ad altro soggetto poi receduto dal rapporto - Estensione - Limiti.

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE - Rapporto a tempo indeterminato tra marittimi italiani ed impresa di navigazione estera - Sentenza costituzionale n. 96 del 1987 - Effetti - Onere probatorio della sopravvenuta inutilizzazione del singolo lavoratore - Spettanza all'armatore - Trasferimento dell'attività di gestione ad altro soggetto poi receduto dal rapporto - Estensione - Limiti.

 COD.CIV. ART. 2112
 COD.NAV. ART. 265
 COD.NAV. ART. 272
 L. DEL 15/7/1966 NUM. 604
 L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART. 18      COST.
 L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART. 35      *COST.

  In tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intervenuto tra marittimi italiani ed impresa di navigazione estera, la sentenza della Corte Costituzionale n. 96 del 1987 - la quale, dichiarando l'illegittimità del terzo comma dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970, ha esteso al rapporto di lavoro nautico le garanzie previste dalla legge n. 604 del 1966 e dall'art. 18 della citata legge n. 300 del 1970 - ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di ordine pubblico, non derogabile da leggi o atti di uno Stato estero, secondo il quale la deduzione, da parte dell'armatore, di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento importa la dimostrazione, a carico del suddetto, della sopravvenuta inutilizzazione del singolo lavoratore. Tale principio si applica anche nel caso di trasferimento dell'attività di gestione ad altro soggetto, che sia successivamente receduto dal rapporto, quando in tale circostanza non venga data dimostrazione del previo esperimento di procedure, attuate nel registro navale dello Stato cui appartiene la nave, aventi efficacia analoga a quella prevista dagli artt. 265 e 272 del codice della navigazione italiano, in tema di pubblicità dell'esercizio dell'attività armatoriale; tale procedura realizzando la presunzione (iuris tantum) della successione nell'azienda nautica, regolata dall'art. 2112 cod. civ., come integrato dalle disposizioni citate sulla relativa pubblicità del trasferimento, entrambe applicabili, in difetto di norme vigenti nello Stato estero, perchè norme di ordine pubblico integranti la disciplina inderogabile del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
 


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 19.3.2013) 

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