![Enzo Fogliani](../immagini/tag/cass.jpg)
SEZ. L SENT. 09638 DEL 12/09/1995
PRES. Pontrandolfi P REL. De Rosa G
PM. Chirico C (Conf.)
RIC. Roccasalvo
RES. Afran Transport limited
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - Marittimi italiani imbarcati su navi straniere - Rispetto assoluto dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale - Obbligatorietà - Esclusione - Limiti.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - Marittimi italiani imbarcati su navi straniere - Rispetto assoluto dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale - Obbligatorietà - Esclusione - Limiti.
COSTITUZIONE ART. 36
COD.NAV. ART. 325
COD.NAV. ART. 361
L. DEL 4/4/1977 NUM. 135 ART. 4
Relativamente ai marittimi imbarcati su navi straniere, non esiste nel nostro ordinamento un principio di ordine pubblico, non derogabile dalla legge o da atti di uno Stato straniero, che imponga il rispetto assoluto dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, purchè vengano rispettati i parametri previsti dall'art. 36 della Costituzione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO - Rapporto a tempo indeterminato tra marittimi italiani ed impresa di navigazione estera - Sentenza costituzionale n. 96 del 1987 - Effetti - Onere probatorio della sopravvenuta inutilizzazione del singolo lavoratore - Spettanza all'armatore - Trasferimento dell'attività di gestione ad altro soggetto poi receduto dal rapporto - Estensione - Limiti.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE - Rapporto a tempo indeterminato tra marittimi italiani ed impresa di navigazione estera - Sentenza costituzionale n. 96 del 1987 - Effetti - Onere probatorio della sopravvenuta inutilizzazione del singolo lavoratore - Spettanza all'armatore - Trasferimento dell'attività di gestione ad altro soggetto poi receduto dal rapporto - Estensione - Limiti.
COD.CIV. ART. 2112
COD.NAV. ART. 265
COD.NAV. ART. 272
L. DEL 15/7/1966 NUM. 604
L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART.
18
COST.
L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART.
35
*COST.
In tema di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, intervenuto
tra marittimi italiani ed impresa di navigazione estera, la sentenza
della
Corte Costituzionale n. 96 del 1987 - la quale, dichiarando
l'illegittimità
del terzo comma dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970, ha esteso al
rapporto di lavoro nautico le garanzie previste dalla legge n. 604 del
1966 e dall'art. 18 della citata legge n. 300 del 1970 - ha introdotto
nel nostro ordinamento il principio di ordine pubblico, non derogabile
da leggi o atti di uno Stato estero, secondo il quale la deduzione, da
parte dell'armatore, di un giustificato motivo oggettivo di
licenziamento
importa la dimostrazione, a carico del suddetto, della sopravvenuta
inutilizzazione
del singolo lavoratore. Tale principio si applica anche nel caso di
trasferimento
dell'attività di gestione ad altro soggetto, che sia
successivamente
receduto dal rapporto, quando in tale circostanza non venga data
dimostrazione
del previo esperimento di procedure, attuate nel registro navale dello
Stato cui appartiene la nave, aventi efficacia analoga a quella
prevista
dagli artt. 265 e 272 del codice della navigazione italiano, in tema di
pubblicità dell'esercizio dell'attività
armatoriale; tale
procedura realizzando la presunzione (iuris tantum) della successione
nell'azienda
nautica, regolata dall'art. 2112 cod. civ., come integrato dalle
disposizioni
citate sulla relativa pubblicità del trasferimento, entrambe
applicabili,
in difetto di norme vigenti nello Stato estero, perchè norme
di
ordine pubblico integranti la disciplina inderogabile del giustificato
motivo oggettivo di licenziamento.
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