![Enzo Fogliani](../immagini/tag/cass.jpg)
SEZ. 1 SENT. 09258 DEL 02/09/1995
PRES. Sgroi R REL. Rovelli LA
PM. Delli Priscoli M (Conf.)
RIC. Rize DenizciliK Limited Sirketi
RES. Kappa Fertilizzanti S.p.A.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE - Citazione in giudizio del raccomandatario marittimo in qualità di rappresentante processuale dell'armatore - Preventivo accertamento del potere di rappresentanza processuale - Necessità.
COD.PROC.CIV. ART.
75
*COST.
COD.PROC.CIV. ART. 77
COD.NAV. ART. 288
Qualora un soggetto venga evocato in giudizio come rappresentante di un altro soggetto, di cui è controverso se abbia effettivamente la rappresentanza (sostanziale e quindi anche) processuale, la verifica di quest'ultima deve precedere, e non seguire, quella della legittimazione passiva in capo al convenuto sostanziale, nei cui confronti, ove la prima verifica sia mancata o abbia dato esito negativo, non può essere emessa alcuna pronunzia per mancata costituzione di un valido rapporto processuale. Pertanto ove il raccomandatario marittimo (al quale l'art. 288 cod. nav. conferisce la rappresentanza processuale dell'armatore entro i limiti, anche temporali, in cui gli è conferita quella sostanziale) citato in giudizio, in nome dell'armatore, dal ricevitore della merce, per ammanchi relativi alla stessa, deduca che il mandato agenziale attinente le operazioni di consegna del carico gli è stato conferito non dall'armatore ma dal noleggiatore della nave, ai fini della pronunzia di condanna del raccomandatario nel nome dell'armatore, non è sufficiente l'individuazione in quest'ultimo del legittimato passivo rispetto alla domanda, in base alla ritenuta inopponibilità del contratto di noleggio al ricevitore della merce, occorrendo accertare preventivamente il potere di rappresentanza processuale del raccomandata rio, in funzione del suo potere di rappresentanza sostanziale dell'armatore con specifico riguardo all'oggetto della domanda proposta.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE - Citazione del raccomandatario di una nave senza l'indicazione dell'armatore o del vettore - Nullità della citazione - Condizioni.
COD.PROC.CIV. ART. 163
COD.PROC.CIV. ART. 164
COD.NAV. ART. 288
La vocatio in jus del raccomandatario di una nave senza l'indicazione dell'armatore o del vettore importa la nullità della citazione solo quando sia impossibile identificare il soggetto di cui si attribuisce al raccomandatario la rappresentanza ma non quando in base agli atti di causa (anche successivi alla citazione) tale identificazione sia resa possibile, semprechè ciò avvenga prima del momento della decisione, risultando la sentenza, in caso contrario, inutiliter data in quanto occorrerebbe un giudizio di accertamento per l'individuazione del raccomandante.
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