Enzo Fogliani
 
CORTE DI CASSAZIONE  
SEZ. 3  SENT. 08830 DEL 11/08/1995
PRES. Iannotta A     REL. Di Nanni LF
PM. Iannelli D (Conf.)
RIC. Philippine Transamarine Carriers
RES. A.G.I.P. S.p.A.

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - INDICAZIONE DELLE POLIZZE - Mancata consegna della merce - Armatore vettore risultante dalla polizza - Responsabilità - Sussistenza.

 COD.CIV. ART. 1321
 COD.CIV. ART. 1372
 COD.NAV. ART. 458
 COD.NAV. ART. 460

  Nel trasporto marittimo di cose a carico totale o parziale, il giratario della polizza di carico può agire per il risarcimento dei danni da mancata consegna della merce convenendo in giudizio l'armatore-vettore risultante dalla polizza e quest'ultimo non può negare la sua responsabilità attribuendola al vettore indicato nel contratto di trasporto.


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