
SEZ. 1 SENT. 07552 DEL 08/07/1995
PRES. Baldassarre V REL. Felicetti F
PM. Martone A (Conf.)
RIC. Comune di Rimini
RES. Tatone
COMMERCIO - INTERNO - SANZIONI AMMINISTRATIVE - Commercio ambulante lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e nei porti - Esercizio - Autorizzazione dell'autorità marittima - Mancanza - Sanzioni amministrative applicabili.
COD.NAV. ART. 68
COD.CIV. ART. 1164
D. M. INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIAN. DEL 15/1/1977 ART. 15
D. M. INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIAN. DEL 27/2/1987 ART. 171
L. DEL 19/5/1976 NUM. 398 ART. 2
L. DEL 19/5/1976 NUM. 398 ART. 11
L. DEL 24/11/1981 NUM. 689 ART.
9
*COST.
L'art. 15 comma ottavo, del D.M. 15 gennaio 1977
(nel testo di
cui all'art. unico del D.M. 27 febbraio 1987 n. 171), recante il
regolamento
di esecuzione della legge 19 maggio 1976 n. 398, - a norma del quale
"l'esercizio
del commercio ambulante lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle
rade
e nei porti è consentito ai soli titolari delle prescritte
autorizzazioni
commerciali e soltanto previo permesso dell'autorità
marittima competente
ed alle condizioni da essa previste ai sensi dell'art. 68 cod. nav." -
va interpretato nel senso che, ove l'autorità marittima
abbia subordinato
ad apposita autorizzazione l'esercizio del commercio ambulante sulle
spiagge
sottoposte al suo potere di vigilanza, esso è consentito
dall'art.
2, quinto comma, della legge n. 398 del 1976 agli ambulanti, solo ove
si
muniscano anche di tale ulteriore autorizzazione, in relazione alla
quale
le autorità competenti procedono, ai fini del rilascio, con
le modalità
prescritte dai commi nove e dieci del suddetto art. 15 del D.M. 15
gennaio
1977. Pertanto, in mancanza di tale autorizzazione - ove prescritta
dall'autorità
marittima - sono applicabili le sanzioni amministrative previste
dall'art.
11 della legge n. 398 del 1976 - tenuto conto che la norma dell'art. 2,
quinto comma della legge n. 398 del 1976 è speciale rispetto
a quella
dell'art. 68 cod. nav. - , cosicchè, in forza dell'art. 9,
primo
comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, la fattispecie da essa
prevista
è punita ai sensi del detto art. 11 e non dell'art. 1164
cod. nav.
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