Enzo Fogliani
 
CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. 1  SENT. 07552 DEL 08/07/1995
PRES. Baldassarre V    REL. Felicetti F
PM. Martone A (Conf.)
RIC. Comune di Rimini
RES. Tatone

COMMERCIO - INTERNO - SANZIONI AMMINISTRATIVE - Commercio ambulante lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e nei porti - Esercizio - Autorizzazione dell'autorità marittima - Mancanza - Sanzioni amministrative applicabili.

 COD.NAV. ART. 68
 COD.CIV. ART. 1164
 D. M. INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIAN. DEL 15/1/1977 ART. 15
 D. M. INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIAN. DEL 27/2/1987 ART. 171
 L. DEL 19/5/1976 NUM. 398 ART. 2
 L. DEL 19/5/1976 NUM. 398 ART. 11
 L. DEL 24/11/1981 NUM. 689 ART. 9      *COST.

  L'art. 15 comma ottavo, del D.M. 15 gennaio 1977 (nel testo di cui all'art. unico del D.M. 27 febbraio 1987 n. 171), recante il regolamento di esecuzione della legge 19 maggio 1976 n. 398, - a norma del quale "l'esercizio del commercio ambulante lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e nei porti è consentito ai soli titolari delle prescritte autorizzazioni commerciali e soltanto previo permesso dell'autorità marittima competente ed alle condizioni da essa previste ai sensi dell'art. 68 cod. nav." - va interpretato nel senso che, ove l'autorità marittima abbia subordinato ad apposita autorizzazione l'esercizio del commercio ambulante sulle spiagge sottoposte al suo potere di vigilanza, esso è consentito dall'art. 2, quinto comma, della legge n. 398 del 1976 agli ambulanti, solo ove si muniscano anche di tale ulteriore autorizzazione, in relazione alla quale le autorità competenti procedono, ai fini del rilascio, con le modalità prescritte dai commi nove e dieci del suddetto art. 15 del D.M. 15 gennaio 1977. Pertanto, in mancanza di tale autorizzazione - ove prescritta dall'autorità marittima - sono applicabili le sanzioni amministrative previste dall'art. 11 della legge n. 398 del 1976 - tenuto conto che la norma dell'art. 2, quinto comma della legge n. 398 del 1976 è speciale rispetto a quella dell'art. 68 cod. nav. - , cosicchè, in forza dell'art. 9, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, la fattispecie da essa prevista è punita ai sensi del detto art. 11 e non dell'art. 1164 cod. nav.


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 19.3.2013) 

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