
SEZ. 3 SENT. 06134 DEL 01/06/1995
PRES. Longo GE REL. Nicastro G
PM. Dettori P (Conf.)
RIC. Fattorini
RES. Romiti Oriente S.r.l.
NAVE - IN GENERE - Nozione - Distinzione della nave dal relitto - Accertamento riservato al giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione.
COD.NAV. ART. 136
COD.NAV. ART. 489
COD.NAV. ART. 501
COD.PROC.CIV. ART. 360
La nave perisce come tale allorchè ne
vengano meno gli
elementi essenziali, quando, cioè, si sia verificata una
situazione
per cui non possa essere più considerata quale costruzione
atta
e destinata al trasporto di cose e persone per acqua: condizione che
può
verificarsi per naufragio derivante da cause esogene (collisione,
investimento,
tempesta, uragano, azione bellica, ecc.), ovvero endogene (esplosione,
cedimento di parti, falle, allagamento), o, comunque, per
un'alterazione
irreversibile delle componenti della nave, dipendente da qualsiasi
altra
causa (quale, ad esempio, l'incendio). Costituisce compito del giudice
di merito accertare se, nelle specifiche fattispecie, trattasi di nave
o di semplice relitto o la relativa statuizione è
incensurabile
in cassazione, se sorretta da logica ed adeguata motivazione.
Motori di ricerca:
|
|