Enzo Fogliani
 
CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. L  SENT. 05754 DEL 25/05/1995
PRES. Pontrandolfi P    REL. Picone P
PM. Dettori P (Conf.)
RIC. Baldetti ed altri
RES. Toremar - Toscana Regionale Marittima S.p.A.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - Obbligo di assunzione del personale della società esercenti le linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali - Spettanze della società di navigazione a carattere regionale "ex lege" n. 169 del 1975 - Trasferimento di azienda tra dette società - Configurabilità - Esclusione.

 COD.CIV. ART. 2112
 COD.NAV. ART. 347
 L. DEL 19/5/1975 NUM. 169 ART. 1
 L. DEL 18/5/1975 NUM. 169 ART. 1
 L. DEL 19/5/1975 NUM. 169 ART. 7

  In base alla legge 19 maggio 1975 n. 169 - che, ai fini del riordinamento dei servizi marittimi di carattere locale, ha previsto la sostituzione delle società esercenti le linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole con apposite società di navigazione a carattere regionale - l'obbligo, imposto alle nuove società, di rilevare dalle precedenti il naviglio ritenuto necessario dal Ministero della Marina Mercantile ad un prezzo determinato da un collegio peritale (art. 6), e di assumerne il personale iscritto nei ruoli organici e comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1974 (art. 7), è indicativo dell'insussistenza della fattispecie del trasferimento di azienda tra le società fino alla predetta data esercenti i servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale e quelle regionali. Infatti l'obbligo di assunzione del personale, sancito dall'art.7 della legge citata, con la previsione specifica di una tutela dei lavoratori, altrimenti del tutto pleonastica, contraddice la configurabilità dell'ipotesi del trasferimento dell'azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., come pure la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 347 cod. nav. - che si riferisce unicamente al mutamento dell'armatore con riguardo ai contratti di arruolamento su nave determinata -, ed esclude la prosecuzione degli originari rapporti di lavoro.


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 9.3.2013) 

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