
SEZ. L SENT. 05754 DEL 25/05/1995
PRES. Pontrandolfi P REL. Picone P
PM. Dettori P (Conf.)
RIC. Baldetti ed altri
RES. Toremar - Toscana Regionale Marittima S.p.A.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - Obbligo di assunzione del personale della società esercenti le linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali - Spettanze della società di navigazione a carattere regionale "ex lege" n. 169 del 1975 - Trasferimento di azienda tra dette società - Configurabilità - Esclusione.
COD.CIV. ART. 2112
COD.NAV. ART. 347
L. DEL 19/5/1975 NUM. 169 ART. 1
L. DEL 18/5/1975 NUM. 169 ART. 1
L. DEL 19/5/1975 NUM. 169 ART. 7
In base alla legge 19 maggio 1975 n. 169 - che, ai
fini del riordinamento
dei servizi marittimi di carattere locale, ha previsto la sostituzione
delle società esercenti le linee marittime per
l'espletamento dei
servizi postali e commerciali con le isole con apposite
società
di navigazione a carattere regionale - l'obbligo, imposto alle nuove
società,
di rilevare dalle precedenti il naviglio ritenuto necessario dal
Ministero
della Marina Mercantile ad un prezzo determinato da un collegio
peritale
(art. 6), e di assumerne il personale iscritto nei ruoli organici e
comunque
in servizio alla data del 31 dicembre 1974 (art. 7), è
indicativo
dell'insussistenza della fattispecie del trasferimento di azienda tra
le
società fino alla predetta data esercenti i servizi
marittimi sovvenzionati
di carattere locale e quelle regionali. Infatti l'obbligo di assunzione
del personale, sancito dall'art.7 della legge citata, con la previsione
specifica di una tutela dei lavoratori, altrimenti del tutto
pleonastica,
contraddice la configurabilità dell'ipotesi del
trasferimento dell'azienda
ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., come pure la
configurabilità
della fattispecie di cui all'art. 347 cod. nav. - che si riferisce
unicamente
al mutamento dell'armatore con riguardo ai contratti di arruolamento su
nave determinata -, ed esclude la prosecuzione degli originari rapporti
di lavoro.
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