
SEZ. U SENT. 05475 DEL 18/05/1995
PRES. Bile F REL. Volpe V
PM. Amirante F (Conf.)
RIC. Agenzia Marittima Aldo Spadone
RES. Insurance Company of North America ed altri
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITA' - Perdita o avaria del carico - Responsabilità del vettore ex art. 422 primo comma cod. nav. - Esclusione - Condizioni.
COD.NAV. ART. 422
TRATT. INTERNAZ. DEL 25/8/1924
In tema di trasporto marittimo di cose, la
responsabilità
del vettore, a norma dell'art. 422 primo comma cod. nav. per perdita o
avaria del carico, può essere esclusa, ai sensi ed agli
effetti
del secondo comma dello stesso articolo, solo se il vettore medesimo
dimostri
il verificarsi di un evento compreso fra i cosiddetti "pericoli
eccettuati",
secondo l'elencazione contenuta nel menzionato secondo comma, ovvero
anche
alla stregua delle situazioni atipiche contemplate dall'art. IV della
Convenzione
di Bruxelles del 25 agosto 1924, introdotta nell'ordinamento italiano
con
legge 19 luglio 1929 n. 1638, e dimostri altresì la
derivazione
causale del danno da quell'evento.
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