Enzo Fogliani
 
CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. U  SENT. 05475 DEL 18/05/1995
PRES. Bile F      REL. Volpe V
PM. Amirante F (Conf.)
RIC. Agenzia Marittima Aldo Spadone
RES. Insurance Company of North America ed altri

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITA' - Perdita o avaria del carico - Responsabilità del vettore ex art. 422 primo comma cod. nav. - Esclusione - Condizioni.

 COD.NAV. ART. 422
 TRATT. INTERNAZ. DEL 25/8/1924

  In tema di trasporto marittimo di cose, la responsabilità del vettore, a norma dell'art. 422 primo comma cod. nav. per perdita o avaria del carico, può essere esclusa, ai sensi ed agli effetti del secondo comma dello stesso articolo, solo se il vettore medesimo dimostri il verificarsi di un evento compreso fra i cosiddetti "pericoli eccettuati", secondo l'elencazione contenuta nel menzionato secondo comma, ovvero anche alla stregua delle situazioni atipiche contemplate dall'art. IV della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, introdotta nell'ordinamento italiano con legge 19 luglio 1929 n. 1638, e dimostri altresì la derivazione causale del danno da quell'evento.


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