Enzo Fogliani
 
CORTE DI CASSAZIONE  
SEZ. 1  SENT. 05158 DEL 11/05/1995
PRES. Borruso R     REL. Altieri E
PM. Cinque A (Conf.)
RIC. Sius Navigazione S.r.l.
RES. Ingosstrakh Ass.ne S.r.l.

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - CLAUSOLE - IN GENERE - Clausole F.I.O. e F.I.O.S. - Finalità - Custodia e stivaggio del carico - Vettore - Esonero dall'ordinaria diligenza - Esclusione.

 COD.CIV. ART. 1362
 COD.NAV. ART. 422
 R. D. L. DEL 6/1/1928 NUM. 1958 ART. 4

  Nel contratto di trasporto, la clausola detta F.I.O. ("free in and out"), ovvero F.I.O.S. ("free in and out stowed"), in assenza di diverse e più specifiche indicazioni, ha l'esclusivo fine di accollare le spese di carico al caricatore e quelle di sbarco al ricevitore, senza incidere in alcun modo sul regime di responsabilità del vettore, il quale, pertanto, non è esonerato dall'ordinaria diligenza nella custodia e nello stivaggio del carico.


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