Enzo Fogliani
 
CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. 1  SENT. 05123 DEL 10/05/1995
 PRES. Sensale A     REL. Rovelli LA
 PM. Martone A (Conf.)
 RIC. Sarda Armatoriale Punta Falcone s.r.l., in liquidazione
 RES. Levante Assicurazioni s.p.a ed altri 

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - RISCHIO - DELLA NAVIGAZIONE - Danni derivati da innavigabilità - Indennizzabilità - Condizioni.

 COD.NAV. ART. 421
 COD.NAV. ART. 422
 COD.NAV. ART. 515
 COD.NAV. ART. 521
 COD.NAV. ART. 525
 COD.NAV. ART. 524

  Nel contratto di assicurazione della nave incombe all'assicurato l'obbligo (corrispondente a quello cui è tenuto il vettore nel contratto di trasporto marittimo) di approntare la nave in stato di navigabilità, sia alla partenza che in ciascuno degli scali intermedi del viaggio, ponendosi la eventuale innavigabilità come criterio di delimitazione del rischio assunto dall'assicuratore. Tuttavia, la innavigabilità assume rilevanza solo in presenza di colpa dell'assicurato, senza la quale essa viene a costituire un vizio occulto. Pertanto, pur in presenza di una situazione di innavigabilità della nave alla partenza, sono indennizzabili i danni da essa derivati quando la innavigabilità dipende da vizio della nave (compresa la vetustà o l'usura derivante dal suo normale impiego), salvo che questa fosse scopribile dall'assicurato con l'uso della normale diligenza, nonchè, quando l'innavigabilità dipende da colpa del comandante o dell'equipaggio, salvo che l'armatore assicurato ne sia stato partecipe.


ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - RISCHIO - SINISTRI - IN GENERE - Indennizzo - Diritto - Tutela giudiziale - Prova spettante all'assicurato - Oggetto - Sommersione seguita da affondamento derivabile da una pluralità di cause - Fatto costituente criterio delimitativo del rischio - Prova - Conseguenze.

 COD.NAV. ART. 421
 COD.NAV. ART. 515
 COD.NAV. ART. 521
 COD.NAV. ART. 525
 COD.CIV. ART. 2697

  In tema di assicurazione della nave, l'onere della prova è regolato dall'art. 2697 cod. civ., e cioè dal principio che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (mentre chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare gli estremi della propria eccezione), con la conseguenza che l'assicurato che vuol fare valere il proprio diritto all'indennizzo deve provare che si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che esso ha causato il danno del quale chiede di essere indennizzato. Con riguardo alla sommersione seguita da affondamento - derivabile da una pluralità di cause, alcune delle quali possono essere incluse tra i rischi coperti ed altre no - il fatto costituente criterio delimitativo del rischio, se provato, esclude la ricorrenza del rischio coperto, correlativamente valendo, il non verificarsi di esso, come prova della sussistenza di un rischio coperto come causa del sinistro (nella specie, si trattava di verificare se la sommersione e l'affondamento della nave dipendessero da "perils of the sea" o da vizi occulti ovvero da una situazione di innavigabilità della nave).


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 19.3.2013) 

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