
SEZ. 1 SENT. 05123 DEL 10/05/1995
PRES. Sensale A REL. Rovelli LA
PM. Martone A (Conf.)
RIC. Sarda Armatoriale Punta Falcone s.r.l., in liquidazione
RES. Levante Assicurazioni s.p.a ed altri
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - RISCHIO - DELLA NAVIGAZIONE - Danni derivati da innavigabilità - Indennizzabilità - Condizioni.
COD.NAV. ART. 421
COD.NAV. ART. 422
COD.NAV. ART. 515
COD.NAV. ART. 521
COD.NAV. ART. 525
COD.NAV. ART. 524
Nel contratto di assicurazione della nave incombe
all'assicurato
l'obbligo (corrispondente a quello cui è tenuto il vettore
nel contratto
di trasporto marittimo) di approntare la nave in stato di
navigabilità,
sia alla partenza che in ciascuno degli scali intermedi del viaggio,
ponendosi
la eventuale innavigabilità come criterio di delimitazione
del rischio
assunto dall'assicuratore. Tuttavia, la innavigabilità
assume rilevanza
solo in presenza di colpa dell'assicurato, senza la quale essa viene a
costituire un vizio occulto. Pertanto, pur in presenza di una
situazione
di innavigabilità della nave alla partenza, sono
indennizzabili
i danni da essa derivati quando la innavigabilità dipende da
vizio
della nave (compresa la vetustà o l'usura derivante dal suo
normale
impiego), salvo che questa fosse scopribile dall'assicurato con l'uso
della
normale diligenza, nonchè, quando
l'innavigabilità dipende
da colpa del comandante o dell'equipaggio, salvo che l'armatore
assicurato
ne sia stato partecipe.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - RISCHIO - SINISTRI - IN GENERE - Indennizzo - Diritto - Tutela giudiziale - Prova spettante all'assicurato - Oggetto - Sommersione seguita da affondamento derivabile da una pluralità di cause - Fatto costituente criterio delimitativo del rischio - Prova - Conseguenze.
COD.NAV. ART. 421
COD.NAV. ART. 515
COD.NAV. ART. 521
COD.NAV. ART. 525
COD.CIV. ART. 2697
In tema di assicurazione della nave, l'onere della
prova è
regolato dall'art. 2697 cod. civ., e cioè dal principio che
chi
vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne
costituiscono
il fondamento (mentre chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare gli
estremi
della propria eccezione), con la conseguenza che l'assicurato che vuol
fare valere il proprio diritto all'indennizzo deve provare che si
è
realizzato il rischio coperto da garanzia e che esso ha causato il
danno
del quale chiede di essere indennizzato. Con riguardo alla sommersione
seguita da affondamento - derivabile da una pluralità di
cause,
alcune delle quali possono essere incluse tra i rischi coperti ed altre
no - il fatto costituente criterio delimitativo del rischio, se
provato,
esclude la ricorrenza del rischio coperto, correlativamente valendo, il
non verificarsi di esso, come prova della sussistenza di un rischio
coperto
come causa del sinistro (nella specie, si trattava di verificare se la
sommersione e l'affondamento della nave dipendessero da "perils
of the
sea" o da vizi occulti ovvero da una situazione di
innavigabilità
della nave).
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