Enzo Fogliani
 
CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. L  SENT. 02992 DEL 15/03/1995
PRES. Pajardi P     REL. Nuovo R
PM. Chirico C (Conf.)
RIC. Card S.p.A.
RES. Compagnia Portuale

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE - Rapporto di lavoro fra compagnie portuali e singoli lavoratori soci - Costituzione - Fornitura di manodopera da parte delle compagnie alle imprese portuali - Responsabilità, anche in sede di rivalsa, per gli infortuni occorsi ai lavoratori - Incidenza su dette imprese - Rivalsa - Determinazione.

 COD.NAV. ART. 110
 D. P. R. DEL 30/6/1965 NUM. 1124 ART. 9     *COST.
 D. P. R. DEL 30/6/1965 NUM. 1124 ART. 27

  Il rapporto di lavoro fra compagnie portuali - costituite in forma cooperativa ed aventi personalità giuridica - e singoli lavoratori soci si instaura solo quando le prime esercitano direttamente l'attività di impresa per le operazioni di carico e scarico e non anche quando le compagnie medesime si limitano a fornire la manodopera qualificata alle imprese portuali, ipotesi quest'ultima nella quale la compagnia portuale funziona, in pratica, da ufficio di collocamento e rimane pertanto esente da ogni responsabilità, anche in sede di rivalsa, per gli infortuni occorsi ai lavoratori. Infatti il d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), dopo aver indicato (art. 9) fra i datori di lavoro obbligati all'assicurazione la compagnia portuale nei confronti dei propri iscritti, prevede espressamente (art. 27) il diritto della compagnia di rivalersi della relativa spesa nei confronti delle persone o degli enti nell'interesse dei quali le operazioni portuali vengono compiute - rivalsa che viene concretamente attuata mediante un'addizionale alla tariffa, vigente in ciascun porto, relativa alle prestazioni della manodopera, addizionale che, come la tariffa, viene fissata dall'autorità portuale - e che devono essere pertanto considerati come gli effettivi datori di lavoro, nei confronti dei quali vale l'esonero della responsabilità civile o si esercita l'azione di rivalsa, ai sensi dell'art. 10 del citato d.P.R. n. 1124 del 1965.


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 19.3.2013) 

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