
SEZ. L SENT. 02992 DEL 15/03/1995
PRES. Pajardi P REL. Nuovo R
PM. Chirico C (Conf.)
RIC. Card S.p.A.
RES. Compagnia Portuale
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE - Rapporto di lavoro fra compagnie portuali e singoli lavoratori soci - Costituzione - Fornitura di manodopera da parte delle compagnie alle imprese portuali - Responsabilità, anche in sede di rivalsa, per gli infortuni occorsi ai lavoratori - Incidenza su dette imprese - Rivalsa - Determinazione.
COD.NAV. ART. 110
D. P. R. DEL 30/6/1965 NUM. 1124 ART.
9
*COST.
D. P. R. DEL 30/6/1965 NUM. 1124 ART. 27
Il rapporto di lavoro fra compagnie portuali -
costituite in
forma cooperativa ed aventi personalità giuridica - e
singoli lavoratori
soci si instaura solo quando le prime esercitano direttamente
l'attività
di impresa per le operazioni di carico e scarico e non anche quando le
compagnie medesime si limitano a fornire la manodopera qualificata alle
imprese portuali, ipotesi quest'ultima nella quale la compagnia
portuale
funziona, in pratica, da ufficio di collocamento e rimane pertanto
esente
da ogni responsabilità, anche in sede di rivalsa, per gli
infortuni
occorsi ai lavoratori. Infatti il d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U.
sull'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro), dopo aver indicato (art. 9) fra i
datori
di lavoro obbligati all'assicurazione la compagnia portuale nei
confronti
dei propri iscritti, prevede espressamente (art. 27) il diritto della
compagnia
di rivalersi della relativa spesa nei confronti delle persone o degli
enti
nell'interesse dei quali le operazioni portuali vengono compiute -
rivalsa
che viene concretamente attuata mediante un'addizionale alla tariffa,
vigente
in ciascun porto, relativa alle prestazioni della manodopera,
addizionale
che, come la tariffa, viene fissata dall'autorità portuale -
e che
devono essere pertanto considerati come gli effettivi datori di lavoro,
nei confronti dei quali vale l'esonero della responsabilità
civile
o si esercita l'azione di rivalsa, ai sensi dell'art. 10 del citato
d.P.R.
n. 1124 del 1965.
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