
SEZ. 1 SENT. 02796 DEL 10/03/1995
PRES. Corda M REL. Nardino S
PM. Buonajuto A (Conf.)
RIC. Compagnia Lavoratori Portuali "Lodovico Maresca" di Imperia
RES. Amministrazione Finanziaria dello Stato
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA ENTRATA (I.G.E.) - IN GENERE (PRESUPPOSTO, FATTO GENERATORE DELL'IMPOSTA) - Compagnie delle maestranze portuali - Collocazione delle squadre delle maestranze presso l'utente del porto - Compensi riscossi per la prestazione del servizio - I.G.E. - Assoggettabilità - Esclusione.
COD.NAV. ART. 110
COD.NAV. ART. 111
L. DEL 19/6/1940 NUM. 762 ART.
1
*COST.
Le Compagnie delle maestranze portuali non svolgono
attività
di impresa quando si limitino a collocare, com'è loro
obbligo, le
squadre delle maestranze presso l'utente del porto oppure presso
l'impresa
concessionaria dei servizi portuali, incaricata dall'utente delle
operazioni
di imbarco o sbarco delle merci, ancorchè esse forniscano ai
lavoratori
i mezzi meccanici ausiliari, necessari, nella moderna tecnica delle
operazioni
portuali, ad agevolarli nella loro fatica; ed una volta collocate le
squadre
ed eseguite le operazioni, la Compagnia ha il solo compito di curare la
distribuzione tra i lavoratori dei compensi riscossi per la prestazione
del servizio, i quali, perciò, essendo vincolati a tariffe
predeterminate
ed inderogabili e ad una precisa destinazione soggettiva, non assumono
il carattere di ricavi di impresa, ma conservano la loro obiettiva
natura
di retribuzione del lavoro prestato, pur se pervengono ai lavoratori
per
il tramite della Compagnia, e sono pertanto esenti dall'I.G.E. ai sensi
dell'art. 1, comma terzo, lettera g) della legge 19 giugno 1940 n. 762.
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