Enzo Fogliani
 
CORTE DI CASSAZIONE  
SEZ. 1  SENT. 02796 DEL 10/03/1995
PRES. Corda M     REL. Nardino S
PM. Buonajuto A (Conf.)
RIC. Compagnia Lavoratori Portuali "Lodovico Maresca" di Imperia
RES. Amministrazione Finanziaria dello Stato

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA ENTRATA (I.G.E.) - IN GENERE (PRESUPPOSTO, FATTO GENERATORE DELL'IMPOSTA) - Compagnie delle maestranze portuali - Collocazione delle squadre delle maestranze presso l'utente del porto - Compensi riscossi per la prestazione del servizio - I.G.E. - Assoggettabilità - Esclusione.

 COD.NAV. ART. 110
 COD.NAV. ART. 111
 L. DEL 19/6/1940 NUM. 762 ART. 1      *COST.

  Le Compagnie delle maestranze portuali non svolgono attività di impresa quando si limitino a collocare, com'è loro obbligo, le squadre delle maestranze presso l'utente del porto oppure presso l'impresa concessionaria dei servizi portuali, incaricata dall'utente delle operazioni di imbarco o sbarco delle merci, ancorchè esse forniscano ai lavoratori i mezzi meccanici ausiliari, necessari, nella moderna tecnica delle operazioni portuali, ad agevolarli nella loro fatica; ed una volta collocate le squadre ed eseguite le operazioni, la Compagnia ha il solo compito di curare la distribuzione tra i lavoratori dei compensi riscossi per la prestazione del servizio, i quali, perciò, essendo vincolati a tariffe predeterminate ed inderogabili e ad una precisa destinazione soggettiva, non assumono il carattere di ricavi di impresa, ma conservano la loro obiettiva natura di retribuzione del lavoro prestato, pur se pervengono ai lavoratori per il tramite della Compagnia, e sono pertanto esenti dall'I.G.E. ai sensi dell'art. 1, comma terzo, lettera g) della legge 19 giugno 1940 n. 762.
 


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