Enzo Fogliani
 
CORTE DI CASSAZIONE  
SEZ. L  SENT. 01741 DEL 18/02/1995
PRES. Donnarumma U    REL. Rovelli LA
PM. Martone A (Diff.)
RIC. Gargiulo G
RES. S.p.a. ATI (Aereo Trasporti Italiani)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO - Disciplina ex art. 902 cod. nav. applicabile anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 84 del 1986 - Apposizione del termine - Condizione - Fattispecie relativa alla individuazione del requisito della specialità delle esigenze determinanti dette opposizioni nel ricorrere di punte stagionali effettivi e ricorrenti.

 COD.NAV. ART. 902
 L. DEL 18/4/1962 NUM. 230
 L. DEL 25/3/1986 NUM. 84

  In tema di rapporto di lavoro a termine del personale navigante - che esula dall'ambito di applicazione della legge n. 230 del 1962 e successive modificazioni, attesa l'autonomia del diritto marittimo per la quale (art. 1 cod. nav.) il ricorso alla legislazione di diritto comune può aver luogo solo in via sussidiaria, ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia - la disciplina dettata dall'art. 902 cod. nav. - norma applicabile nel periodo precedente l'entrata in vigore della legge n. 84 del 1986 (in tema di assunzione di personale a termine nelle aziende di trasporto aereo ed esercenti servizi aeroportuali) - pone, quale unica condizione di legittimità dell'apposizione del termine quella della specialità delle esigenze che determinano tale apposizione, consentendo di prevedere la durata del rapporto all'atto di stipulazione. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C.,aveva individuato il suddetto requisito della specialità nella ricorrenza di elementi di discontinuità, costituiti da punte stagionali effettive e ricorrenti, tali da rendere l'assunzione a tempo indeterminato incompatibile con l'organizzazione dell'attività imprenditoriale).


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 19.3.2013) 

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