![Enzo Fogliani](../immagini/tag/cass.jpg)
SEZ. 1 SENT. 11043 DEL 22/12/1994
PRES. Beneforti E REL. Carbone V
PM. Morozzo Della Rocca F (Diff.)
RIC. S.p.A.Generale Sorveglianza
RES. F.lli Moretti Cereali S.p.A.
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE DEL TITOLO - Trasporto marittimo - Legittimo possessore della polizza di carico - Merci consegnategli - Mancata corrispondenza a quelle indicate nella polizza - Diritto al risarcimento dei danni - Ammissibilità - Possessore della polizza di carico - Dichiarazione di essere mandatario del ricevitore - Irrilevanza.
COD.CIV. ART. 1994
COD.CIV. ART. 1992
COD.CIV. ART. 1996
COD.NAV. ART. 464
In tema di trasporto marittimo, il legittimo
possessore della
polizza di carico, secondo la legge di circolazione dei titoli di
credito,
oltre ad avere diritto alla riconsegna della merce, è
abilitato
a pretendere il risarcimento dei danni per la mancata corrispondenza
quantitativa
e qualitativa delle merci consegnategli, rispetto a quelle indicate
nella
polizza, a nulla rilevando che si sia dichiarato mandatario del
ricevitore,
in quanto tale riferimento non comporta alcuna rinunzia all'autonoma
posizione
soggettiva derivante dal legittimo possesso della polizza di carico.
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