Enzo Fogliani
 
CORTE DI CASSAZIONE 
  SEZ. 1 SENT. 09589 DEL 15/11/1994
 PRES. Salafia V   REL. Nardino S
 PM. Lupi M (Diff.)
 RIC. Amministrazione Finanze
 RES. Cantiere e Noè S.p.A.

  TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE - Bacino galleggiante di carenaggio - Importazione - I.V.A. - Applicabilità

 COD.NAV. ART. 136
 D. P. R. DEL 26/10/1972 NUM. 633 ART. 8 BIS
 D. P. R. DEL 26/10/1972 NUM. 633 ART. 68
 L. DEL 11/2/1971 NUM. 50

 Un bacino galleggiante di carenaggio - ancorchè, in ipotesi, dotato dei requisiti della mobilità e dell'attitudine alla navigazione - non può essere considerato nave nè assimilato alla nave, come definita dall'art. 136, primo e secondo comma, del codice della navigazione, ai fini dell'applicazione del coordinato disposto degli artt. 68 - lettera a) e 8 bis - primo comma - lettera a) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche nulla rilevando che il terzo comma dell'art. 136 cod. nav.estenda ai galleggianti mobili le disposizioni riguardanti le navi, in quanto non sia diversamente disposto e limitatamente alla normativa specifica che regola il settore della navigazione. L'importazione di un bacino di carenaggio non può ritenersi, pertanto, compresa tra le operazioni che, in forza delle sopra menzionate disposizioni del d.P.R. n. 633/72, non sono soggette ad I.V.A. e che hanno ad oggetto le sole navi (in senso proprio e tecnico) destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, escluso le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971 n. 50.