massima
 Sez. 1, Sentenza n. 9584 del 15/11/1994
Presidente: Rossi FE.  Estensore: Milani L.  P.M. Marinelli V. (Conf.)
Cabs (Natoli e altro) contro Compagnia La Mannheim (Ricci e altro)
(Sentenza impugnata: App. Bologna, 8 giugno 1991).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 22.9.1981 la C.A.B.S. (Consorzio Autotrasportatori Botti Sergio)) soc. coop. a r.l. e Giancarlo Ansaloni (socio della cooperativa predetta) convenivano dinanzi al Tribunale di Modena la s.r.l. CAVOM, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore di quest'ultima per la somma di L 68.967.334, pari al valore di merce affidata per il trasporto alla C.A.B.S. e per essa all'Ansaloni, e andata perduta a seguito di furto dell'automezzo e del carico, deducendo di nulla dovere all'ingiungente per essere la merce assicurata presso la Compagnia "La Mannheim", alla quale doveva essere rivolta la richiesta di risarcimento, e della quale chiedevano, ed ottenevano, l'autorizzazione alla chiamata in causa.
La compagnia "La Mannheim", costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda, affermando l'inoperatività della garanzia assicurativa per non essere l'automezzo dell'Ansaloni munito di idoneo dispositivo antifurto, come richiesto dalle condizioni di polizza.
Con sentenza 23.6.1987 il Tribunale di Modena rigettava l'opposizione e condannava la compagnia "La Mannheim" a rimborsare alla C.A.B.S. la somma da quest'ultima pagata in forza del decreto ingiuntivo, maggiorata della rivalutazione monetaria. Impugnava la compagnia assicuratrice, deducendo, con l'atto d'appello, che erroneamente i primi giudici avevano ritenuto come valido dispositivo antifurto il semplice bloccasterzo di serie ed avevano operato la rivalutazione della somma pagata dalla C.A.B.S, pur in mancanza di prova del maggior danno da quest'ultima subito, e, con successiva comparsa di riassunzione (non essendosi l'appellante costituita all'udienza fissata), la carenza di legittimazione della C.A.B.S., avendo la garanzia assicurativa per oggetto le merci trasportate ed essendo pertanto il proprietario di queste ultime unico legittimato alla richiesta di indennizzo.
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza 8.2.-8.6.1991, accoglieva tale eccezione e, in riforma della pronuncia di primo grado, qualificando il contratto come assicurazione per conto di chi spetta, ai sensi dell'art. 1891 c.c., dichiarava il difetto di legittimazione attiva della C.A.B.S., che, in qualità di vettore, non era beneficiaria della copertura assicurativa per la perdita delle merci trasportate, non estendendosi la polizza anche alla garanzia della responsabilità civile del vettore.
Avverso tale sentenza la C.A.B.S. ha proposto ricorso per cassazione, cui resiste la compagnia "La Mannheim" con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico mezzo di gravame la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente interpretato il contratto stipulato tra le parti come assicurazione per conto altrui, deducendo che la formula "per conto di chi spetta" con cui la polizza era stata stipulata doveva intendersi "per conto" degli autotrasportatori soci della cooperativa, a beneficio dei quali, in qualità di sub-vettori, era diretta la copertura assicurativa, come comprovato dalle condizioni addizionali di polizza (con particolare riferimento al calcolo del premio sulla base del fatturato annuo della C.A.B.S.) e dal comportamento costantemente tenuto dalla compagnia assicuratrice la quale, in occasione di precedenti sinistri, aveva provveduto ad indennizzare la C.A.B.S. e non i proprietari delle merci danneggiate o sottratte e che, nel caso di specie, aveva contestato soltanto l'idoneità del dispositivo antifurto installato sull'automezzo. La censura è infondata.
La corte di merito ha correttamente interpretato la polizza stipulata dalla C.A.B.S. con la compagnia "La Mannheim" come assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, secondo la previsione normativa dell'art. 1891 c.c., esaminando il contenuto delle clausole contrattuali, con particolare riferimento all'art. 1, che individua il rischio assicurato (danni, perdite materiali ed avarie che possono colpire le cose assicurate durante il trasporto a mezzo autocarro) ed all'art. 13, che espressamente esclude la copertura del vettore contro il rischio della sua responsabilità. Atteso il tenore di tali clausole, è evidente che la persona dell'assicurato, avente diritto all'indennità in caso di danno, va individuata nel proprietario della merce trasportata, il quale soltanto è quindi legittimato a chiedere il risarcimento, mentre è da escludere che beneficiari possano essere considerati - secondo la tesi della ricorrente - gli autotrasportatori consorziati in qualità di sub-vettori, essendo il rischio del vettore (o del sub-vettore), derivante dalla responsabilità per la custodia delle cose trasportate, estraneo all'oggetto dell'assicurazione, da identificarsi nei danni subiti dalle cose medesime. L'interpretazione fornita dai giudici d'appello appare pertanto logica e coerente, ed in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte che, nell'assicurazione per conto di chi spetta stipulata dal vettore per i danni alle cose trasportate., ha sempre affermato che la qualità di assicurato, titolare dei diritti derivanti dal contratto, spetta al proprietario delle merci, con esclusione del contraente vettore, la cui copertura assicurativa, con riguardo al pregiudizio derivante al suo patrimonio dalla responsabilità per la perdita o il deterioramento delle cose trasportate, postula una diversa ed autonoma previsione del contratto assicurativo, avente ad oggetto la responsabilità civile (Cass. sent. 4227-1983; sent. 7592-1983; sent. 187-1993; sent. 11890-1993). Nè la circostanza che nella specie l'assicurato non abbia profittato dell'assicurazione, avendo preferito richiedere il risarcimento del danno al vettore, legittima quest'ultimo - come pure sottolineato nella sentenza impugnata - ad agire nei confronti dell'assicuratore per ottenere l'indennizzo, poiché l'art. 1891, 2 comma, c.c. espressamente esclude che i diritti derivanti dal contratto possano essere fatti valere dal contraente, se non vi sia stato l'espresso consenso dell'assicurato, e non potendosi invocare il principio del secondo comma dell'art. 1411 c.c. (che, in ipotesi di contratto a favore di terzo, stabilisce che la prestazione rimane a beneficio dello stipulante ove il terzo rifiuti di profittarne), poiché tale norma, di carattere generale, fa salva l'ipotesi che diversamente risulti dalla natura del contratto, come in effetti risulta con riferimento all'assicurazione per conto di chi spetta (sent. 187-1993 cit.).
La ricorrente, per contestare la qualificazione del contratto effettuata dai giudici d'appello, richiama, sia nel ricorso che soprattutto nella memoria, alcune clausole della polizza - di cui lamenta il mancato esame - dalle quali dovrebbe desumersi la sussistenza di un duplice rapporto assicurativo, l'uno volto a coprire i danni delle cose trasportate, e l'altro diretto a garantire il vettore dal rischio della responsabilità civile, e fa riferimento inoltre al comportamento della compagnia assicuratrice, che in passato avrebbe regolarmente rimborsato i danni non ai proprietari delle merci ma alla C.A.B.S. ed ai suoi associati, e che anche nel presente caso si sarebbe attenuta a tale regola, se non fosse sorta contestazione circa la validità del sistema antifurto dell'automezzo.
Come si è rilevato, l'interpretazione della corte di merito appare corretta ed aderente al tenore della polizza, che non lascia adito a dubbi circa l'esclusione della copertura assicurativa del vettore contro il rischio della sua responsabilità. Nè le clausole citate dalla ricorrente valgono a mutare tale conclusione, introducendo una collaterale forma di assicurazione contro la responsabilità civile del vettore. Ed invero, il metodo di calcolo del premio annuo commisurato ad una percentuale del fatturato noli indice del rischio con riferimento al numero dei trasporti eseguiti. e quindi alla quantità di merci oggetto di assicurazione (e non alle occasioni di rischio per il vettore, come vorrebbe la ricorrente). Analogamente non appaiono significative per configurare una forma di assicurazione per la responsabilità civile del vettore e le condizioni di polizza che riguardano: a) l'estensione dell'assicurazione all'ipotesi che il contraente agisca in qualità di vettore congiunto o sub-vettore (poiché la presenza di altro vettore non muta l'oggetto e il beneficiario della copertura assicurativa, che rimangono rispettivamente le merci trasportate ed il proprietario delle stesse, anche se non quest'ultimo diretto committente del trasporto); b) la inclusione nella garanzia del contenitore dei liquidi trasportati (cisterna), che comporta soltanto l'estensione della copertura dei danni alle cose, fermi restando questi come oggetto di assicurazione; c) la garanzia per i rischi derivanti da guasti o avarie di alcuni meccanismi dell'autocisterna o da contaminazione, trattandosi di specifiche ipotesi di danni alle merci (e non a terzi, come erroneamente supposto dalla ricorrente);
d) la previsione che, in caso di sinistro riguardante merci trasportate per conto di due società nominativamente specificate, il relativo indennizzo sarebbe stato corrisposto "direttamente" alle società predette, non essendo la clausola in questione, di per sè in armonia con lo schema dell'assicurazione per conto altrui, idonea a stabilire la regola inversa per tutti gli altri casi ed a modificare la natura del contratto in assicurazione della responsabilità civile.
Quanto poi alla rinuncia dell'assicuratore a rivalersi nei confronti del vettore per l'indennizzo corrisposto, essa non è idonea a configurare apposita pattuizione per la copertura della responsabilità civile del vettore, avendo il limitato scopo di consentire al vettore stesso di resistere in via di eccezione alla eventuale pretesa dell'assicuratore, ma non abilitando il medesimo ad agire nei confronti dell'assicuratore, ove convenuto in giudizio dal danneggiato con azione risarcitoria (Cass. sent. 4227-1983 e sent. 11890-1993 cit.).
Il comportamento, infine, tenuto dalla compagnia assicuratrice, che inizialmente in questo processo non ha eccepito la propria carenza di legittimazione, ma l'invalidità del sistema antifurto dell'automezzo, e che avrebbe, secondo l'allegazione della ricorrente, risarcito precedenti sinistri direttamente alla ricorrente medesima, se può essere forse indicativo di una prassi, presumibilmente collegata, se rispondente al verro l'allegazione della ricorrente, al consenso del proprietario assicurato, non vale comunque a modificare il tenore inequivoco delle clausole contrattuali, che escludono esplicitamente l'esistenza di assicurazione per la responsabilità civile del vettore. La censura di omesso esame mossa dalla ricorrente si rivela perciò infondata, posto che l'interpretazione di un contratto è assoggettata, ai fini del controllo di legittimità, ai principi che governano i giudizi di fatto, tra cui è fondamentale quello della non rilevanza del mancato esame di fattori non idonei a modificare l'accertamento, ed essendo il giudice di merito tenuto, secondo il principio del c.d. gradualismo, a ricorrere ai criteri sussidiari d'interpretazione, fra cui il comportamento delle parti, solo allorché il significato letterale delle clausole contrattuali non fornisca elementi adeguati e sufficienti per l'individuazione dell'intenzione dei contraenti (v. in proposito, Cass. sent. 846-1984; sent. 5657-1986; sent. 5437-1987; sent. 321 del 1990). Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento. a favore della resistente, delle spese della presente fase del giudizio in L. 3.659.300 di cui L. 3.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma il 20 aprile 1994.



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