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SEZ. 1 SENT. 07613 DEL 01/09/1994
PRES. Salafia V REL. Senofonte P
PM. Viale R (Conf.)
RIC. Coopair Air Consultants Soc. Coop. a r.l.
RES. Quaglia ed altri
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN
GENERE -
Disposizioni ex artt. da 9 a 11 del D.M. 18 giugno 1981 - Esercenti la
navigazione aerea non di linea - "Organico " di personale da assumere e
mantenere costantemente in servizio - Nozione - Fattispecie.
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - AEREA - ORDINAMENTO DEI
SERVIZI
AEREI - SERVIZI MINORI - Artt. da 9 a 11 del D.M. 18 giugno 1981 -
Disciplina
- Esercenti la navigazione aerea non di linea - "Organico" di personale
da assumere e mantenere costantemente in servizio - Nozione -
Fattispecie.
COD.NAV. ART. 788
D. M. TRASPORTI DEL 18/6/1981 ART. 9
D. M. TRASPORTI DEL 18/6/1981 ART. 10
D. M. TRASPORTI DEL 18/6/1981 ART. 11
Le disposizioni degli artt. da 9 a 11 del D.M. 18
giugno 1981,
recante il regolamento di attuazione del Capo II, Titolo VI, Libro I
cod.
nav., vanno interpretate nel senso che per "organico" di personale, che
gli esercenti la navigazione aerea non di linea (cosiddette "imprese
minori"
di cui all'art. 788 cod. nav.) sono obbligati ad assumere e mantenere
costantemente
in servizio, in rapporto alle flotte di aereomobili impiegate, deve
intendersi
una pluralità di prestatori di lavoro stabilmente inseriti
nella
struttura dell'impresa di navigazione aerea, che li assume e di cui
concorrono
a formare l'apparato organizzativo interno (in forza di tale principio,
la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto
illegittima,
in quanto volta a consentire la violazione delle indicate norme
regolamentari,
l'attività di una società cooperativa consistente
principalmente
nel fornire, verso corrispettivo, ad imprese minori di navigazione
aerea
il personale indispensabile per la gestione delle loro licenze di
esercizio,
nella mancanza o insufficienza dell'"organico" imposto dalle richiamate
disposizioni).
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