![Enzo Fogliani](../immagini/tag/cass.jpg)
SEZ. 1 SENT. 04926 DEL 19/05/1994
PRES. Corda M REL. Bibolini GC
PM. Lo Cascio G (Conf)
RIC. S.p.a. Graja e Caorsi
RES. Mutuelle di Mans - Compagnie d'Assurances
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - Trasporto marittimo di cose in generale - Perdite e avarie delle cose: constatazione - Termine di contestazione ex art. 435 cod. nav. - Decorrenza - Ritiro della merce tramite un'impresa di sbarco - Possibilità del destinatario di controllare la merce - Rilevanza - Riconsegna della merce - Equipollenza - Coincidenza col momento di insorgenza del diritto del destinatario di asportare la merce - Esclusione - Limiti.
COD.NAV. ART. 435
Ai fini della decorrenza del termine di
contestazione di cui all'art.
435 cod. nav., per le avarie verificatisi durante il trasporto, se il
ritiro
della merce avviene tramite un'impresa di sbarco, come nello sbarco
d'ufficio
o d'amministrazione, la riconsegna della merce al destinatario deve
intendersi
avvenuta nel momento in cui quest'ultimo ha avuto la
possibilità
di controllare la merce, momento che non coincide necessariamente con
quello
in cui è sorto il diritto del destinatario di asportare la
merce.
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