![Enzo Fogliani](../immagini/tag/cass.jpg)
SEZ. L SENT. 02963 DEL 26/03/1994
PRES. Pontrandolfi P REL. Lupi F
PM. Martone A (Conf)
RIC. Giampieri ed altro
RES. Italia di Navigazione S.p.a. ed altro
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - Risoluzione - In genere - Esodo del personale in esubero ex legge n. 856 del 1986 - Recesso nei confronti dei marittimi con qualifica di direttore di macchina - Ammissibilità - Limiti ex art. 3 di detta legge - Fattispecie.
COD.NAV. ART. 321
D. P. R. DEL 15/2/1952 NUM. 328 ART. 266
L. DEL 5/12/1986 NUM. 856 ART. 3 *COST.
Nel rapporto di lavoro nautico il direttore di
macchina costituisce
una qualifica che trova la sua fonte primaria nella legge (art. 321
cod.
nav., art. 266 reg. nav. marittima), avendo autonoma e distinta
rilevanza
rispetto al titolo professionale; pertanto ai fini dell'esodo del
personale
in esubero ai sensi della legge 5 dicembre 1986 n. 856 (norme per la
ristrutturazione
della flotta pubblica - Gruppo Finmare - e interventi per l'armamento
privato)
il recesso dal rapporto può avvenire nei confronti dei
marittimi
con detta qualifica solo nell'ambito di un contingente, quale previsto
dall'art. 3 della stessa legge, relativo ai soli direttori di macchina.
(Nella specie, la sentenza impugnata, cassata dalla S.C., ha ritenuto
legittimo
l'accorpamento in un unico contingente di tutti gli ufficiali di
macchina).
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