Enzo Fogliani
 
CORTE DI CASSAZIONE 
 SEZ. L SENT. 02963 DEL 26/03/1994
 PRES. Pontrandolfi P  REL. Lupi F
 PM. Martone A (Conf)
 RIC. Giampieri ed altro
 RES. Italia di Navigazione S.p.a. ed altro

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - Risoluzione - In genere - Esodo del personale in esubero ex legge n. 856 del 1986 - Recesso nei confronti dei marittimi con qualifica di direttore di macchina - Ammissibilità - Limiti ex art. 3 di detta legge - Fattispecie.

 COD.NAV. ART. 321
 D. P. R. DEL 15/2/1952 NUM. 328 ART. 266
 L. DEL 5/12/1986 NUM. 856 ART. 3   *COST.

 Nel rapporto di lavoro nautico il direttore di macchina costituisce una qualifica che trova la sua fonte primaria nella legge (art. 321 cod. nav., art. 266 reg. nav. marittima), avendo autonoma e distinta rilevanza rispetto al titolo professionale; pertanto ai fini dell'esodo del personale in esubero ai sensi della legge 5 dicembre 1986 n. 856 (norme per la ristrutturazione della flotta pubblica - Gruppo Finmare - e interventi per l'armamento privato) il recesso dal rapporto può avvenire nei confronti dei marittimi con detta qualifica solo nell'ambito di un contingente, quale previsto dall'art. 3 della stessa legge, relativo ai soli direttori di macchina. (Nella specie, la sentenza impugnata, cassata dalla S.C., ha ritenuto legittimo l'accorpamento in un unico contingente di tutti gli ufficiali di macchina).


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 19.3.2013) 

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