![Enzo Fogliani](../immagini/tag/cass.jpg)
SEZ. 3 SENT. 02652 DEL 21/03/1994
PRES. Taddeucci M REL. Lo Piano M
PM. Iannelli D (Conf)
RIC. Alitalia S.p.a.
RES. Hayagaz
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - Responsabilità del vettore - In genere - Perdita della merce - Integrale risarcimento del danno - Onere probatorio a carico del richiedente.
COD.CIV. ART. 1693
COD.NAV. ART. 952
In tema di trasporto aereo, in caso di perdita della
merce, all'integrale
risarcimento del danno può procedersi solo nel caso in cui
il soggetto
che richiede il risarcimento provi, oltre che l'ammontare del valore
della
merce perduta, anche che la perdita sia dovuta a dolo o colpa grave del
vettore o dei suoi dipendenti e preposti; operando in caso contrario,
la
limitazione di responsabilità di cui all'art. 952 cod. nav.
nella
misura fissata dalla legge, nel caso in cui manchi la dichiarazione di
valore, ovvero nella misura del valore dichiarato dal mittente, prima
del
caricamento, sempre che il vettore in quest'ultimo caso, non provi che
il valore reale sia inferiore a quello dichiarato.
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