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CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. U  SENT. 12071 DEL 09/11/1992
PRES. Vela A      REL. Baldassarre V
PM. Morozzo Della Rocca F (Conf)
RIC. Cooperativa Impresa Lavoratori Portuali
RES. Min. Marina Merc. ed altro

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - TARIFFE - Prestazioni delle compagnie e dei gruppi portuali - Formazione delle tariffe e delle norme regolamentari per la loro applicazione - Esclusiva potestà dell'autorità portuale - Remunerazione delle prestazioni della compagnia di lavoratori addetti ai servizi portuali - Esercizio del potere di tariffazione - Posizione dell'operatore privato tenuto alla remunerazione - Diritto soggettivo - Configurabilità - Esclusione - Tutela davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità.

 COD.NAV. ART. 110
 COD.NAV. ART. 112
 D. P. R. DEL 15/2/1952 NUM. 328
 D. L. DEL 22/1/1990 NUM. 6 ART. 2
 L. DEL 24/3/1990 NUM. 58
 L. DEL 10/10/1990 NUM. 287 ART. 9

  La formazione delle tariffe per le prestazioni delle compagnie e dei gruppi portuali, con le relative addizionali, - le quali, in base a speciale procedura, debbono essere "rideterminate" a norma dell'art. 2 del D.L. 22 gennaio 1990 n. 6, come convertito nella legge 24 marzo 1990 n. 58 - e le norme regolamentari per l'applicazione delle tariffe medesime rientrano nelle pubbliche e tipiche attribuzioni di disciplina e sorveglianza delle operazioni portuali che gli artt. 110 e 112 cod. nav. - non abrogati in parte qua dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1990 n. 287 (sulla tutela della concorrenza e del mercato), la quale, pur potendo abilitare gli operatori portuali a svolgere con mezzi e personale propri (o di società collegate) le operazioni di carico e scarico, non esclude, ma anzi presuppone, l'ammissibilità di "riserve" in favore di compagnie o gruppi portuali - e 203 del relativo regolamento d'esecuzione per la navigazione marittima (d.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328) conferiscono all'esclusiva potestà dell'Autorità portuale, che le esercita con riguardo al preminente interesse generale. Ne deriva che la posizione del privato - ed in particolare dell'operatore tenuto a remunerare, in base alle dette tariffe, le prestazioni della compagnia di lavoratori addetti ai servizi portuali - rispetto agli atti amministrativi generali implicanti esercizio del potere di tariffazione, non è configurabile come diritto soggettivo ed  suscettibile della tutela riservata agli interessi legittimi mediante ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità.


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 9.3.2013) 

(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo sia aggiornato a tale data.

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