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CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. U  SENT. 06787 DEL 03/06/1992
PRES. Zucconi Galli Fonseca F REL. Sensale A
PM. Di Renzo M (Conf)
RIC. Bevington Assicurazioni S.a.s.
RES. Agenzia Marittima Oceania S.r.l.

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - INDEROGABILITA' - TRASPORTO MARITTIMO - Perdita della merce - Controversia risarcitoria promossa dal destinatario straniero (o dall'assicuratore in surroga) nei confronti del vettore straniero o del suo raccomandatario non o peratività della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Patto di deroga della giurisdizione - Requisiti di forma - Pluralità di leggi regolatrici ex art. 26 disp. prel. cod. civ. - Prevalenza della legge che assicura validità al patto - Fattispecie.

 COD.CIV. ART. 1341
 COD.PROC.CIV. ART. 2
 PRELEGGI ART. 26
 COD.NAV. ART. 10
 COD.NAV. ART. 464
 TRATT. INTERNAZ. DEL 27/9/1968
 L. DEL 21/6/1971 NUM. 804

  In materia di trasporto marittimo, e con riguardo a controversia risarcitoria, per perdita della merce, che sia promossa dal destinatario straniero (o dall'assicuratore che si surroghi nei suoi diritti) nei confronti del vettore straniero o del suo raccomandatario, i requisiti di forma del patto di deroga della giurisdizione, trattandosi di causa fra stranieri (ancorchè il contratto di trasporto sia stato concluso da caricatore italiano), e sempre che non operi la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, vanno riscontrati in base all'art. 26 disp. prel. cod. civ., tenendo conto che, ove in forza di tale norma siano applicabili più leggi, deve privilegiarsi quella che assicuri la validità del patto stesso (nella specie, la legge iugoslava, la quale non richiede la specifica approvazione della clausola e considera soddisfatta l'esigenza della forma scritta anche in presenza di richiamo ad altro documento).


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 9.3.2013) 

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