
SEZ. U SENT. 06787 DEL 03/06/1992
PRES. Zucconi Galli Fonseca F REL. Sensale A
PM. Di Renzo M (Conf)
RIC. Bevington Assicurazioni S.a.s.
RES. Agenzia Marittima Oceania S.r.l.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - INDEROGABILITA' - TRASPORTO MARITTIMO - Perdita della merce - Controversia risarcitoria promossa dal destinatario straniero (o dall'assicuratore in surroga) nei confronti del vettore straniero o del suo raccomandatario non o peratività della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Patto di deroga della giurisdizione - Requisiti di forma - Pluralità di leggi regolatrici ex art. 26 disp. prel. cod. civ. - Prevalenza della legge che assicura validità al patto - Fattispecie.
COD.CIV. ART. 1341
COD.PROC.CIV. ART. 2
PRELEGGI ART. 26
COD.NAV. ART. 10
COD.NAV. ART. 464
TRATT. INTERNAZ. DEL 27/9/1968
L. DEL 21/6/1971 NUM. 804
In materia di trasporto marittimo, e con riguardo a
controversia
risarcitoria, per perdita della merce, che sia promossa dal
destinatario
straniero (o dall'assicuratore che si surroghi nei suoi diritti) nei
confronti
del vettore straniero o del suo raccomandatario, i requisiti di forma
del
patto di deroga della giurisdizione, trattandosi di causa fra stranieri
(ancorchè il contratto di trasporto sia stato concluso da
caricatore
italiano), e sempre che non operi la Convenzione di Bruxelles del 27
settembre
1968, vanno riscontrati in base all'art. 26 disp. prel. cod. civ.,
tenendo
conto che, ove in forza di tale norma siano applicabili più
leggi,
deve privilegiarsi quella che assicuri la validità del patto
stesso
(nella specie, la legge iugoslava, la quale non richiede la specifica
approvazione
della clausola e considera soddisfatta l'esigenza della forma scritta
anche
in presenza di richiamo ad altro documento).
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