
SEZ. L SENT. 05710 DEL 13/05/1992
PRES. Farinaro D REL. Putaturo M
PM. Izzo G (Conf)
RIC. Gruppo Portabagagli di Venezia
RES. Spa Società Adriatica di Navigazione
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - Enti portuali - In genere - Gruppi portuali e compagnie portuali - Distinzione - Funzioni dei primi - Attività imprenditoriali e non di solo avviamento al lavoro di maestranza - Configurabilità - Conseguenze - Controversia promossa dal Gruppo Portabagagli di Venezia contro una società di navigazione per il pagamento di somme relative al servizio di portabagagli - Competenza del pretore del lavoro - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - Controversie assoggettate - Rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione - Controversia tra il Gruppo Portabagagli di Venezia ed una società di navigazione per il pagamento di somme relative al servizio di portabagagli - Assoggettabilità al rito del lavoro - Esclusione.
COD.PROC.CIV. ART. 409
COD.NAV. ART. 108
COD.NAV. ART. 110
REG.NAV.MAR. ART. 191
I gruppi portuali - i quali, a differenza delle compagnie
portuali,
non hanno personalità giuridica "ex lege",
a norma dell'art.
191 regolamento cod. nav., sono costituiti nei porti di minore traffico
secondo le modalità determinate dal Ministero della marina
mercantile
- assumono compiti e funzioni imprenditoriali, invece di limitarsi a
compiti
di mero collocamento ed avviamento al lavoro, allorchè
risultino
forniti di una propria organizzazione produttiva, nonchè
della necessaria
capacità tecnico-finanziaria, ed agiscano nei rapporti
esterni come
autonomi centri d'imputazione giuridica, operando nei rapporti col
fisco
a mezzo di propria partita IVA ed agendo in giudizio nella
qualità
di gruppo. Ne consegue che la controversia promossa dal Gruppo
Portabagagli
di Venezia contro una società di navigazione, per conseguire
il
pagamento di somme per il servizio di portabagagli reso ai passeggeri
delle
navi della società, esula dalla competenza per materia del
pretore
in funzione di giudice del lavoro, in quanto relativa a rapporto non
inquadrabile
fra quelli caratterizzati dalla cosiddetta parasubordinazione di cui
all'art.
409 n. 3 cod. proc. civ., avendo detto Gruppo operato come impresa,
invece
di limitarsi ad una semplice attività di avviamento al
lavoro di
maestranze, ed essendo mancata una diretta relazione fra lavoratori e
società
fruitrice del servizio.
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