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CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. L  SENT. 05710 DEL 13/05/1992
PRES. Farinaro D     REL. Putaturo M
PM. Izzo G (Conf)
RIC. Gruppo Portabagagli di Venezia
RES. Spa Società Adriatica di Navigazione

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - Enti portuali - In genere - Gruppi portuali e compagnie portuali - Distinzione - Funzioni dei primi - Attività imprenditoriali e non di solo avviamento al lavoro di maestranza - Configurabilità - Conseguenze - Controversia promossa dal Gruppo Portabagagli di Venezia contro una società di navigazione per il pagamento di somme relative al servizio di portabagagli - Competenza del pretore del lavoro - Esclusione.

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - Controversie assoggettate - Rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione - Controversia tra il  Gruppo Portabagagli di Venezia ed una società di navigazione per il pagamento di somme relative al servizio di portabagagli - Assoggettabilità al rito del lavoro - Esclusione.

 COD.PROC.CIV. ART. 409
 COD.NAV. ART. 108
 COD.NAV. ART. 110
 REG.NAV.MAR. ART. 191
 
  I gruppi portuali - i quali, a differenza delle compagnie portuali, non hanno personalità giuridica "ex lege", a norma dell'art. 191 regolamento cod. nav., sono costituiti nei porti di minore traffico secondo le modalità determinate dal Ministero della marina mercantile - assumono compiti e funzioni imprenditoriali, invece di limitarsi a compiti di mero collocamento ed avviamento al lavoro, allorchè risultino forniti di una propria organizzazione produttiva, nonchè della necessaria capacità tecnico-finanziaria, ed agiscano nei rapporti esterni come autonomi centri d'imputazione giuridica, operando nei rapporti col fisco a mezzo di propria partita IVA ed agendo in giudizio nella qualità di gruppo. Ne consegue che la controversia promossa dal Gruppo Portabagagli di Venezia contro una società di navigazione, per conseguire il pagamento di somme per il servizio di portabagagli reso ai passeggeri delle navi della società, esula dalla competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro, in quanto relativa a rapporto non inquadrabile fra quelli caratterizzati dalla cosiddetta parasubordinazione di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., avendo detto Gruppo operato come impresa, invece di limitarsi ad una semplice attività di avviamento al lavoro di maestranze, ed essendo mancata una diretta relazione fra lavoratori e società fruitrice del servizio.


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 9.3.2013) 

(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo sia aggiornato a tale data.

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