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CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. L  SENT. 05070 DEL 28/04/1992
  PRES. Santosuosso F    REL. De Luca M
  PM. Visalli I (Diff)
  RIC. Pellan
  RES. Cassa Marittima Adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - Infortunio - Occasione di lavoro - In genere - Prova - Annotazioni sul giornale nautico -  Attinenza a fatti solo indirettamente inerenti alla navigazione - Efficacia ex art. 178 cod. nav. - Ammissibilità - Fattispecie. 

 COD.NAV. ART. 178

  La particolare efficacia probatoria che l'art. 178 cod. nav. attribuisce alle annotazioni sul giornale nautico si esplica anche relativamente a fatti che, inerenti solo indirettamente alla navigazione, siano afferenti alla "occasione di lavoro" - quale requisito indefettibile dell'infortunio indennizzabile -, considerato che questa può realizzarsi anche nel caso in cui l'evento lesivo si verifichi in circostanze inerenti a tutto ciò che sia, comunque, connesso con l'attività lavorativa, anche se non riconducibile al rischio tipico delle prestazioni. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano omesso di esaminare se dal detto giornale risultasse l'intenzione del marittimo, deceduto per infortunio presso uffici portuali, di recarsi a terra per telefonare (all'armatore) per motivi di servizio - tale quindi da costituire l'occasione di lavoro ai fini della indennizzabilità dell'infortunio).


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 9.3.2013) 

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