Torna
 
CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. L  SENT. 05018 DEL 27/04/1992
PRES. Mollica F     REL. Prestipino G
PM. Martone A (Conf)
RIC. Angione ed altri
RES. Enterprise Shipping Agency S.r.l. ed altri

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere - Scelta di uno dei fori alternativi - Condizione -  Mutamento delle allegazioni poste a base del criterio prescelto -  Preclusione.

 COD.PROC.CIV. ART. 42
 COD.PROC.CIV. ART. 413
 COD.NAV. ART. 603

  Anche nel rito del lavoro l'attore può scegliere, ai fini della competenza per territorio, uno dei fori alternativamente previsti dalla legge (nella specie, art. 603 cod. nav.), ma deve dedurre e provare le circostanze di fatto poste a base del criterio prescelto, restandogli preclusa in sede di regolamento di competenza la possibilità di mutare le allegazioni dell'atto introduttivo del giudizio e di indicare (sulla base di tali nuove allegazioni) un giudice diverso da quello adito.


PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per terri torio - In genere - Rapporto di lavoro nautico in regime di continuità - Foro del luogo di cessazione del rapporto - Individuazione -  Criteri.

 COSTITUZIONE ART. 3
 COD.PROC.CIV. ART. 413
 COD.NAV. ART. 325
 COD.NAV. ART. 603

  Ai fini della competenza territoriale in ordine alle controversie relative al rapporto di lavoro nautico in regime di continuità - caratterizzato dall'alternanza fra pause e prestazioni dell'attività - il foro del luogo di cessazione del rapporto stesso, ai sensi dell'art. 603 cod. nav., appli- cabile anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 413 cod. proc. civ. e non sospettabile d'illegittimità costituzionale rispetto all'art. 3 Cost., si individua non con esclusivo riferimento al luogo di sbarco del marittimo (che può avere rilievo ai fini considerati soltanto quando la risoluzione si verifichi nel corso della navigazione), bensì con riguardo al luogo nel quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, avrebbe dovuto trovarsi nel momento del verificarsi dell'effetto estintivo, con la conseguenza che detto luogo, nei periodi intercorrenti fra lo sbarco ed il successivo reimpiego, coincide, anche in caso di dimissioni, con il domicilio del lavoratore, nel quale quest'ultimo deve attendere le successive comunicazioni provenienti dall'armatore.


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 9.3.2013) 

(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo sia aggiornato a tale data.

Motori di ricerca:

Google
 
sul Web su www.fog.it

Studio legale Fogliani            Studio legale De Marzi