
SEZ. L SENT. 05018 DEL 27/04/1992
PRES. Mollica F REL. Prestipino G
PM. Martone A (Conf)
RIC. Angione ed altri
RES. Enterprise Shipping Agency S.r.l. ed altri
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere - Scelta di uno dei fori alternativi - Condizione - Mutamento delle allegazioni poste a base del criterio prescelto - Preclusione.
COD.PROC.CIV. ART. 42
COD.PROC.CIV. ART. 413
COD.NAV. ART. 603
Anche nel rito del lavoro l'attore può scegliere, ai fini della competenza per territorio, uno dei fori alternativamente previsti dalla legge (nella specie, art. 603 cod. nav.), ma deve dedurre e provare le circostanze di fatto poste a base del criterio prescelto, restandogli preclusa in sede di regolamento di competenza la possibilità di mutare le allegazioni dell'atto introduttivo del giudizio e di indicare (sulla base di tali nuove allegazioni) un giudice diverso da quello adito.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per terri torio - In genere - Rapporto di lavoro nautico in regime di continuità - Foro del luogo di cessazione del rapporto - Individuazione - Criteri.
COSTITUZIONE ART. 3
COD.PROC.CIV. ART. 413
COD.NAV. ART. 325
COD.NAV. ART. 603
Ai fini della competenza territoriale in ordine
alle controversie
relative al rapporto di lavoro nautico in regime di
continuità -
caratterizzato dall'alternanza fra pause e prestazioni
dell'attività
- il foro del luogo di cessazione del rapporto stesso, ai sensi
dell'art.
603 cod. nav., appli- cabile anche dopo l'entrata in vigore dell'art.
413
cod. proc. civ. e non sospettabile d'illegittimità
costituzionale
rispetto all'art. 3 Cost., si individua non con esclusivo riferimento
al
luogo di sbarco del marittimo (che può avere rilievo ai fini
considerati
soltanto quando la risoluzione si verifichi nel corso della
navigazione),
bensì con riguardo al luogo nel quale il lavoratore, in
esecuzione
del contratto, avrebbe dovuto trovarsi nel momento del verificarsi
dell'effetto
estintivo, con la conseguenza che detto luogo, nei periodi
intercorrenti
fra lo sbarco ed il successivo reimpiego, coincide, anche in caso di
dimissioni,
con il domicilio del lavoratore, nel quale quest'ultimo deve attendere
le successive comunicazioni provenienti dall'armatore.
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