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CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. 1  SENT. 04019 DEL 02/04/1992
PRES. Vela A      REL. Favara F
PM. Lo Cascio G (Conf)
RIC. Romani e C. Spa
RES. Coe e Clerici Agenti Spa

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO -  Nullità - In genere - Destinatario della merce - Azione risarcitoria per ammanco del carico trasportato nei confronti del raccomandatario  della nave indicata - Citazione - Indicazione del vettore rappresentato - Omissione - Conseguente - Nullità della citazione - Esclusione - Condizioni - Individuazione del vettore in base ad indicazioni  contenute nella polizza di carico - Necessità - Indicazioni rilevanti.

 COD.PROC.CIV. ART. 153
 COD.PROC.CIV. ART. 164
 COD.NAV. ART. 287
 L. DEL 4/4/1977 NUM. 135 ART. 3

  Nel caso in cui il destinatario della merce convenga in giudizio, per rispondere dell'ammanco del carico trasportato, il raccomandatario che abbia svolto la sua attività nell'interesse della nave indicata, la citazione non è nulla per la mancata indicazione del vettore rappresentato qualora l'individuazione della suddetta parte sia possibile in base ad indicazioni contenute nella polizza di carico che consentono di risalire con certezza a soggetto rappresentato, come l'intestazione della polizza sempre che vi sia concordanza della stessa con la sottoscrizione (concordanza che ricorre anche quando la sottoscrizione è apposta dal raccomandatario), mentre non assumono rilievo le altre indicazioni contenute nella polizza, e cioè il nome della nave, la data ed il porto di arrivo, in relazione alle comunicazioni del nome del vettore e dell'armatore che il raccomandatario di nave straniera è tenuto ad effettuare, ai sensi del capoverso dell'art. 3 della legge 4 aprile 1977 n. 135, al comandante del porto di arrivo.


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 9.3.2013) 

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