
SEZ. 1 SENT. 04019 DEL 02/04/1992
PRES. Vela A REL. Favara F
PM. Lo Cascio G (Conf)
RIC. Romani e C. Spa
RES. Coe e Clerici Agenti Spa
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - Nullità - In genere - Destinatario della merce - Azione risarcitoria per ammanco del carico trasportato nei confronti del raccomandatario della nave indicata - Citazione - Indicazione del vettore rappresentato - Omissione - Conseguente - Nullità della citazione - Esclusione - Condizioni - Individuazione del vettore in base ad indicazioni contenute nella polizza di carico - Necessità - Indicazioni rilevanti.
COD.PROC.CIV. ART. 153
COD.PROC.CIV. ART. 164
COD.NAV. ART. 287
L. DEL 4/4/1977 NUM. 135 ART. 3
Nel caso in cui il destinatario della merce
convenga in giudizio,
per rispondere dell'ammanco del carico trasportato, il raccomandatario
che abbia svolto la sua attività nell'interesse della nave
indicata,
la citazione non è nulla per la mancata indicazione del
vettore
rappresentato qualora l'individuazione della suddetta parte sia
possibile
in base ad indicazioni contenute nella polizza di carico che consentono
di risalire con certezza a soggetto rappresentato, come l'intestazione
della polizza sempre che vi sia concordanza della stessa con la
sottoscrizione
(concordanza che ricorre anche quando la sottoscrizione è
apposta
dal raccomandatario), mentre non assumono rilievo le altre indicazioni
contenute nella polizza, e cioè il nome della nave, la data
ed il
porto di arrivo, in relazione alle comunicazioni del nome del vettore e
dell'armatore che il raccomandatario di nave straniera è
tenuto
ad effettuare, ai sensi del capoverso dell'art. 3 della legge 4 aprile
1977 n. 135, al comandante del porto di arrivo.
Motori di ricerca:
|
|