
SEZ. 1 SENT. 03716 DEL 26/03/1992
PRES. Vela A REL. Sgroi R
PM. Iannelli D (Conf)
RIC. Fallim. Dell'Adriaspei srl
RES. Haider Navigation Line ed altri
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELL'ARMATORE - Spettanza per gli affari successivi al contratto di raccomandazione - Limiti - Rapporti litigiosi sorti (con citazione o altro atto), successivamente al contratto di raccomandazione, ma relativi a rapporti sostanziali anteriori - Rappresentanza processuale dell'armatore da parte del raccomandatario - Esclusione.
COD.PROC.CIV. ART. 77
COD.NAV. ART. 288
COD.NAV. ART. 289 COMMA 3
A norma dell'art. 288 cod. nav. il raccomandatario
ha la rappresentanza
processuale dell'armatore entro i limiti, anche temporali, nei quali
gli
è conferita la rappresentanza sostanziale e quindi per gli
affari
successivi all'inizio del contratto (salva diversa volontà
delle
parti da provarsi da parte di chi ne ha interesse) senza che
diversamente
possa ritenersi a norma del disposto del terzo comma dell'art. 289 cod.
nav. che va inteso nel senso che la generalità della procura
al
raccomandatario, in difetto di pubblicità, concerne solo gli
affari
conclusi dopo il suo inizio temporale, avendo riguardo per
l'opponibilità
di ulteriori limitazioni (qualitative o quantitative) della
rappresentanza
allo stato soggettivo del terzo al momento in cui ha concluso l'affare.
Ne consegue che la rappresentanza processuale dell'armatore da parte
del
raccomandatario non si estende a rapporti litigiosi relativi a rapporti
sostanziali anteriori alla stipulazione del contratto di
raccomandazione,
benchè iniziati (con al citazione o altro atto)
successivamente
al momento in cui il raccomandatario ha instaurato il proprio rapporto
con l'armatore.
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