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CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. U  SENT. 02956 DEL 11/03/1992
PRES. Brancaccio A    REL. Girone G
PM. Di Renzo M (Conf)
RIC. Lombardo
RES. Assessorato Agric. e Foreste Reg. Siciliana ed altro

NAVIGAZIONE - MARITTIMA ED INTERNA - DEMANIO MARITTIMO - Delimitazione, ampliamento, modificazione e riduzione - Atto di delimitazione - Carattere non discrezionale - Posizione di diritto soggettivo del  proprietario privato confinante - Permanenza - Tutela giurisdizionale  - Devoluzione al giudice ordinario - Potestà di annullamento del Ministro della marina mercantile - Irrilevanza. 

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN  GENERE - Delimitazione del demanio marittimo - Atto non discrezionale  - Posizione di diritto soggettivo del proprietario privato confinante  - Permanenza - Tutela giurisdizionale - Devoluzione al giudice ordinario - Potestà di annullamento dell'atto del Ministro della marina  mercantile - Irrilevanza. 

 COD.NAV. ART. 32
 L. DEL 20/3/1865 NUM. 2248 ALL. E ART. 5

  L'atto di delimitazione previsto dall'art. 32 cod. nav. si pone in funzione di mero accertamento in sede amministrativa dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione quindi di ogni potere discrezionale della P.A., permanendo la posizione giuridica del proprietario in termini di diritto soggettivo. Ne consegue che la relativa tutela, per la contestazione dell'accertata demanialità del bene è conseguibile esclusivamente dinanzi all'A.G.O., abilitata alla disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, senza che rilevi in contrario la potestà di annullamento che il quarto comma di detta norma indica come propria del Ministro della marina mercantile.