
SEZ. 1 SENT. 02186 DEL 22/02/1992
PRES. Bologna I REL. Corda M
PM. Zema M (Conf)
RIC. Agenzia Marittima Aliboni S.r.l.
RES. P & Altimar Marittime CO.LTD.
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - In genere - Polizza di carico - Clausola - Previsione - Esonero del noleggiatore o caricatore da responsabilità - Collegamento o meno con l'attribuzione al vettore del diritto di ritenzione sulle merci trasportate (cosiddette "lien clause") - Conseguenze - Controstallie di sbarco - Pagamento - Soggetti obbligati.
COD.NAV. ART. 458
COD.NAV. ART. 460
COD.NAV. ART. 462
COD.NAV. ART. 463
In tema di contratto di trasporto marittimo di cose, quando
nella polizza di carico la clausola di esonero del noleggiatore - o
caricatore
- da responsabilità (cosiddetta "cesser clause")
è
correlata all'attribuzione al vettore del diritto di ritenzione sulle
merci
trasportate (cosiddetta "lien clause"), debitore
delle controversie
di sbarco (intese come rimborso e risarcimento forfettario delle spese
e dei danni subiti dal vettore nel porto di arrivo per la sosta di
scarico)
è il ricevitore della merce, posto che dette controstallie
hanno
natura di liquidazione forfettaria dei danni e delle spese cagionate
dalla
mancata cooperazione del ricevitore al vettore, che può
rivelarsi
sulle merci trasportate esercitando il diritto di ritenzione.
Nell'ipotesi
in cui, invece, nella polizza di carico non sia inserita la cosiddetta
"lien clause", tale omissione va interpretata come
assunzione di
responsabilità da parte del noleggiatore - o caricatore -
per le
controstallie di sbarco, atteso che il vettore (o il raccomandatario)
doveva
emettere la polizza di carico in conformità alle indicazioni
fornite
dal noleggiatore (o caricatore) e che questi ha ricevuto la polizza
senza
sollevare obiezioni.