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CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. 1  SENT. 02186 DEL 22/02/1992
PRES. Bologna I     REL. Corda M
PM. Zema M (Conf)
RIC. Agenzia Marittima Aliboni S.r.l.
RES. P & Altimar Marittime CO.LTD.

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E  POLIZZA DI CARICO - In genere - Polizza di carico - Clausola - Previsione - Esonero del noleggiatore o caricatore da responsabilità -  Collegamento o meno con l'attribuzione al vettore del diritto di ritenzione sulle merci trasportate (cosiddette "lien clause") - Conseguenze - Controstallie di sbarco - Pagamento - Soggetti obbligati. 

 COD.NAV. ART. 458
 COD.NAV. ART. 460
 COD.NAV. ART. 462
 COD.NAV. ART. 463
  
  In tema di contratto di trasporto marittimo di cose, quando nella polizza di carico la clausola di esonero del noleggiatore - o caricatore - da responsabilità (cosiddetta "cesser clause") è correlata all'attribuzione al vettore del diritto di ritenzione sulle merci trasportate (cosiddetta "lien clause"), debitore delle controversie di sbarco (intese come rimborso e risarcimento forfettario delle spese e dei danni subiti dal vettore nel porto di arrivo per la sosta di scarico) è il ricevitore della merce, posto che dette controstallie hanno natura di liquidazione forfettaria dei danni e delle spese cagionate dalla mancata cooperazione del ricevitore al vettore, che può rivelarsi sulle merci trasportate esercitando il diritto di ritenzione. Nell'ipotesi in cui, invece, nella polizza di carico non sia inserita la cosiddetta "lien clause", tale omissione va interpretata come assunzione di responsabilità da parte del noleggiatore - o caricatore - per le controstallie di sbarco, atteso che il vettore (o il raccomandatario) doveva emettere la polizza di carico in conformità alle indicazioni fornite dal noleggiatore (o caricatore) e che questi ha ricevuto la polizza senza sollevare obiezioni.