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CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. 1  SENT. 02185 DEL 22/02/1992
PRES. Scanzano G     REL. Sgroi R
PM. Romagnoli E (Conf)
RIC. Agemar S.r.l.
RES. Stalca S.a.s.

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - Vettore - Responsabilità - Perdita o danno della merce  trasportata dipesi da innavigabilità della nave - Prova di aver assolto l'obbligo di una ragionevole diligenza nel renderla navigabile  - Perdita o danno difesi da vizio occulto o da vizi propri della merce o in genere da cause esterne - Prova - Vettore - Responsabilità -  Esonero - Avente diritto alla riconsegna della merce - Perdita e avaria per colpa concorrente del vettore o dei dipendenti e preposti di  questo - Prova - Onere.

 COD.NAV. ART. 422
 R. D. L. DEL 6/1/1928 NUM. 1958
 L. DEL 19/7/1929 NUM. 1638

  In tema di trasporto marittimo e per l'ipotesi di avaria della merce trasportata, a norma dell'art. 422 cod. nav. e della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 (R.D.L. n. 1958 del 1928, conv. in legge n. 1638 del 1929) il vettore, qualora la perdita o il danno sia dipeso da innavigabilità della nave, è esonerato da responsabilità ove dimostri di aver assolto l'obbligo di una ragionevole diligenza nel renderla navigabile (nella specie predisponendo e mantenendo in buono stato le camere frigorifero); qualora invece provi che la causa della perdita o del danno è dipesa da vizio occulto o da vizi propri della merce, o in genere da cause esterne (prova che può darsi con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni) è senz'altro esonerato da responsabilità, mentre spetta a chi ha diritto alla riconsegna provare che causa della perdita e dell'avaria è stata la colpa concorrente del vettore o dei dipendenti e preposti di questi.