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CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. U  SENT. 02056 DEL 19/02/1992
PRES. Zucconi Galli Fonseca F REL. Rocchi A
PM. Di Renzo M (Conf)
RIC. S.r.l. Sogeri
RES. Ministero Marina Mercantile ed altro

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - Beni demaniali - Uso esclusivo - Concessione a privati - Obblighi derivanti da rapporti di natura privatistica relativi a quello di concessione - Controversie relative -  Giurisdizione del giudice ordinario o giurisdizione esclusiva del  giudice amministrativo - Devoluzione - Criteri. 

 COD.CIV. ART. 822
 COD.CIV. ART. 823
 COD.NAV. ART. 46
 COD.NAV. ART. 47
 L. DEL 6/12/1971 NUM. 1034 ART. 5      *COST.

  In tema di concessione in uso esclusivo a privati di beni demaniali, il giudice ordinario (ferma la sua competenza giurisdizionale limitatamente alla materia delle indennità, dei canoni e degli altri corrispettivi afferenti al rapporto di concessione amministrativa di beni e servizi pubblici a norma dell'art. 5, secondo comma, legge 6 dicembre 1971 n. 1034) conosce di ogni controversia relativa agli obblighi derivanti da rapporti di natura privatistica, che accedono a quello di concessione - come il rapporto di appalto o di sub-concessione costituitosi fra il concessionario ed il terzo per l'esercizio del pubblico servizio o l'utilizzazione del bene pubblico - quando l'Amministrazione concedente resti totalmente estranea a detto rapporto derivato e non possa quindi ravvisarsi alcun collegamento tra l'atto autoritativo concessorio e il rapporto medesimo. Quando, invece, l'Amministrazione è in qualche modo partecipe del rapporto di sub-concessione, per averlo espressamente previsto ed autorizzato nello schema del rapporto concessorio, opera la regola generale che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative a concessioni amministrative, di cui all'art. 5, primo comma, legge n. 1034 del 1971 (nella specie le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione a controversia originata da provvedimento della P.A. che ingiungeva al sub-concessionario lo sgombro di locali occupati senza titolo, a seguito di rinnovo della concessione senza più previsione di subconcessione, avverso il quale l'intimato ha proposto ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. al Pretore).