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CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. L  SENT. 01158 DEL 04/02/1992
PRES. Zappulli A.     REL. Berni Canani U.
PM. Nicita F.P. (Conf.)
RIC. Ati S.p.a.
RES. Illiano ed altro

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI  ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - A tempo determinato o indeterminato - Personale di volo - Assunzione con contratto a tempo determinato - Legittimità - Specialità del rapporto ex art. 902 cod. nav. -  Sussistenza - Necessità - Configurabilità dello stesso - Condizioni  - Accertamento - Criteri - Fattispecie. 

 COD.NAV. ART. 325
 COD.NAV. ART. 326
 COD.NAV. ART. 902
 L. DEL 25/3/1986 NUM. 84

  La specialità del rapporto, che ai sensi dell'art. 902 cod. nav. giustifica (nel periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 84 del 1986) l'assunzione del personale di volo con contratto a tempo determinato, può essere ravvisata in relazione a discontinuità tali da rendere l'assunzione a tempo indeterminato incompatibile con l'organizzazione dell'attività imprenditoriale. Tale presupposto va verificato, nella ipotesi di flessioni periodiche della stessa, in base alla durata degli intervalli di attività ridotta, in quanto una flessione di uno, due mesi non può giustificare il ricorso al contratto a termine per sopperire alla maggiore attività nel corso dell'anno; d'altro canto la maggiore durata degli intervalli di attività, più intensa, ove lo scarto non sia sensibile, non impone di per sè all'azienda, ex art. 902 cod. nav., un organico ad essi commisurato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici del merito con cui è stata affermata la illegittimità dell'assunzione a termine, considerandosi come normale attività dell'impresa quella svolta nel periodo di maggiore intensità, esteso a circa due terzi dell'anno).