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SEZ. 3 SENT. 13281 DEL 10/12/1991
PRES. Tropea G REL. Fiduccia G.
PM. Dettori P (Conf)
RIC. S.p.a. Alitalia
RES. Thai Airways International
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - TRASPORTO CON RISPEDIZIONE DELLA MERCE, TRASPORTO CON SUBTRASPORTO - Ammanchi di merci - Condanna in solido in primo grado al risarcimento danni in favore del destinatario del vettore e del subvettore - Nonchè condanna del subvettore a manlevare il vettore - Estinzione per prescrizione del credito del danneggiato - Appello proposto dal subvettore per far valere detta eccezione - Conseguenze - Liberazione del subvettore dall'obbligo di manleva - Esclusione.
COD.CIV. ART. 1310
COD.CIV. ART. 1692
COD.CIV. ART. 1699
COD.NAV. ART. 438
COD.NAV. ART. 955
Con riguardo ad ammanchi di merci, verificatisi in
trasporto nell'ambito
del quale il vettore si sia avvalso per un tratto del viaggio di un
subvettore,
e qualora il giudice di primo grado li abbia condannati in solido al
risarcimento
dei danni in favore del destinatario, condannando altresì il
subvettore
a manlevare il vettore in base al contratto di subtrasporto, l'appello,
che detto subvettore abbia proposto al solo fine di opporre estinzione
per prescrizione del credito del danneggiato, non può
implicarne
la liberazione da detto obbligo di manleva, considerato che l'obbligo
medesimo
discende da un rapporto distinto, non da regresso nel rapporto fra
debitori
solidali, e, quindi, si sottrae alle disposizioni dell'art. 1310 ultimo
comma cod. civ., inerenti alla perdita del regresso da parte del
condebitore
che abbia rinunciato alla prescrizione.