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CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. 3 SENT. 13281 DEL 10/12/1991
 PRES. Tropea G   REL. Fiduccia G.
 PM. Dettori P (Conf)
 RIC. S.p.a. Alitalia
 RES. Thai Airways International

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - TRASPORTO CON RISPEDIZIONE DELLA MERCE, TRASPORTO CON SUBTRASPORTO - Ammanchi di merci - Condanna in solido in primo grado al risarcimento danni in favore del destinatario del vettore e del subvettore - Nonchè condanna del subvettore a manlevare il vettore - Estinzione per prescrizione del credito del danneggiato - Appello proposto dal subvettore per far valere detta eccezione - Conseguenze - Liberazione del subvettore dall'obbligo di manleva - Esclusione.

 COD.CIV. ART. 1310
 COD.CIV. ART. 1692
 COD.CIV. ART. 1699
 COD.NAV. ART. 438
 COD.NAV. ART. 955

 Con riguardo ad ammanchi di merci, verificatisi in trasporto nell'ambito del quale il vettore si sia avvalso per un tratto del viaggio di un subvettore, e qualora il giudice di primo grado li abbia condannati in solido al risarcimento dei danni in favore del destinatario, condannando altresì il subvettore a manlevare il vettore in base al contratto di subtrasporto, l'appello, che detto subvettore abbia proposto al solo fine di opporre estinzione per prescrizione del credito del danneggiato, non può implicarne la liberazione da detto obbligo di manleva, considerato che l'obbligo medesimo discende da un rapporto distinto, non da regresso nel rapporto fra debitori solidali, e, quindi, si sottrae alle disposizioni dell'art. 1310 ultimo comma cod. civ., inerenti alla perdita del regresso da parte del condebitore che abbia rinunciato alla prescrizione.