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SEZ. 3 SENT. 11059 DEL 19/10/1991
PRES. Quaglione G REL. Morsillo G
PM. Fedeli M (Conf)
RIC. ICCRI
RES. S.p.a. Aereolinee Itavia
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA -
AEROMOBILE
(su) - In genere - Costituzione, modificazione ed estinzione delle
ipoteche
aeronautiche - Convenzione di Ginevra 19 giugno 1948, approvata con
legge
1 maggio 1952 n. 545 - Legge regolatrice - Individuazione - Criteri -
Principio
della bandiera - Conseguenze.
AEROMOBILE - PRIVILEGI E IPOTECHE - COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE ED
ESTINZIONE DELLE IPOTECHE AERONAUTICHE - Convenzione di Ginevra 19
giugno
1948, approvata con legge 1 maggio 1952 n. 545 - Legge regolatrice -
Individuazione
- Criteri - Principio della bandiera - Conseguenze.
COD.NAV. ART. 577
TRATT. INTERNAZ. DEL 19/6/1948 ART. 9
TRATT. INTERNAZ. DEL 19/6/1948 ART. 11
L. DEL 1/5/1952 NUM. 545
La Convenzione di Ginevra 19 giugno 1948, approvata con legge 1 maggio 1952 n. 545, relativa al riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili, ha accolto (artt. 9, 11) in ordine alla costituzione, modificazione ed estinzione delle ipoteche aeronautiche il principio tradizionale così detto della bandiera, che comporta l'applicabilità della disciplina dettata dall'ordinamento dello Stato ove l'aeromobile risulta immatricolato al momento della trascrizione della ipoteca. Ne discende l'applicabilità agli aereomobili battenti bandiera italiana del diritto interno, ivi compresa la disposizione dell'art. 577 del codice della navigazione, il quale assoggetta l'ipoteca aeronautica ad una prescrizione autonoma rispetto a quella del credito garantito. Nè la previsione, contenuta nell'art. 9 della convenzione, della vendita forzata quale evento causativo della perdita della garanzia, implica la inclusione di qualsiasi altra ipotesi di estinzione dell'ipoteca, essendo preordinata la norma unicamente alla tutela dei diritti dei terzi, nell'ipotesi di cambio della bandiera, e non ad una diversa regolamentazione della garanzia.
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA -
AEROMOBILE
(su) - In genere - Ipoteca aeronautica - Prescrizione - Termine
biennale
- Decorrenza - Art. 2935 cod. civ. - Applicabilità - Patti
volti
a modificare il regime legale della prescrizione - Nullità
ex art.
2936 cod. civ. - Configurabilità - Conseguenze - Termine di
pagamento
del credito concordato all'atto di concessione della ipoteca -
Successiva
proroga consensuale dello stesso - Incidenza sulla decorrenza del
termine
iniziale di prescrizione della ipoteca - Esclusione.
AEROMOBILE - PRIVILEGI E IPOTECHE - IPOTECA AERONAUTICA - PRESCRIZIONE
- Termine biennale - Decorrenza - Art. 2935 cod. civile -
Applicabilità
- Patti volti a modificare il regime legale della prescrizione -
Nullità
ex art. 2936 cod. civ. - Configurabilità - Conseguenze -
Termine
di pagamento del credito concordato all'atto di concessione della
ipoteca
- Successiva proroga consensuale dello stesso - Incidenza sulla
decorrenza
del termine iniziale di prescrizione della ipoteca - Esclusione.
COD.CIV. ART. 2935
COD.CIV. ART. 2936
COD.NAV. ART. 577
L'art. 577 cod. nav. ha stabilito per l'ipoteca
aereonautica un
termine biennale di prescrizione che decorre alla scadenza del credito
garantito, restando applicabili, ove manchino norme espresse speciali,
le disposizioni generali del codice civile ed in particolare quella
dell'art.
2935, concernente il decorso della prescrizione (che ha inizio nel
momento
in cui l'obbligazione garantita diviene esigibile) nonchè
quella
dell'art. 2936, che sancisce la nullità dei patti volti a
modificare
il regime legale della prescrizione. Ne consegue che, verificatasi
l'esigibilità
del credito garantito - secondo gli accordi intercorsi fra le parti
all'atto
di concessione della ipoteca - il creditore deve esercitare entro due
anni
i diritti nascenti dall'ipoteca aeronautica, con la conseguenza, in
difetto,
della prescrizione di quest'ultima, comportando il divieto contenuto
nell'art.
2936 cit. l'impossibilità per le parti di prorogare
convenzionalmente
il termine iniziale di prescrizione dell'ipoteca, che per effetto degli
artt. 577 e 1037 cod. nav. resta ancorato alla scadenza originaria
dell'obbligazione.
Pertanto l'eventuale proroga del termine di pagamento concordata fra le
parti può riguardare esclusivamente l'obbligazione ma non
l'ipoteca.