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CORTE DI CASSAZIONE
  SEZ. 3 SENT. 10763 DEL 14/10/1991
 PRES. Bile F   REL. De Aloysio U
 PM. Amirante F (Conf.)
 RIC. ALITALIA
 RES. Singapore Airlines Limited

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - LETTERA DI TRASPORTO AEREO - Legittimazione del possessore del titolo - Trasporto aereo di cose - Convenzione di Guadalajara del 1961 - Omessa consegna della merce - Azione del danneggiato nei confronti del vettore contrattuale e del vettore di fatto - Ammissibilità - Condizioni - Uso della lettera di trasporto - Necessità.

 COD.CIV. ART. 1678
 COD.CIV. ART. 1687
 COD.NAV. ART. 960
 COD.NAV. ART. 964
 TRATT. INTERNAZ. DEL 18/9/1961
 L. DEL 11/6/1967 NUM. 459

 In materia di trasporto aereo di cose, la convenzione di Guadalajara del 1961 prevede che il fatto del vettore contrattuale sia reputato anche fatto del vettore di fatto (e viceversa), per cui, nel caso di omessa consegna della merce da trasportare, il danneggiato può agire sia nei confronti dell'uno sia nei confronti dell'altro avvalendosi della lettera di trasporto che, essendo emessa, ai sensi dell'art. 961 codice della navigazione, in tre originali, dei quali uno consegnato al mittente perchè circoli come titolo di credito, attribuisce al portatore il diritto alla restituzione della merce spedita e trasportata.