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SEZ. 3 SENT. 10763 DEL 14/10/1991
PRES. Bile F REL. De Aloysio U
PM. Amirante F (Conf.)
RIC. ALITALIA
RES. Singapore Airlines Limited
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - LETTERA DI TRASPORTO AEREO - Legittimazione del possessore del titolo - Trasporto aereo di cose - Convenzione di Guadalajara del 1961 - Omessa consegna della merce - Azione del danneggiato nei confronti del vettore contrattuale e del vettore di fatto - Ammissibilità - Condizioni - Uso della lettera di trasporto - Necessità.
COD.CIV. ART. 1678
COD.CIV. ART. 1687
COD.NAV. ART. 960
COD.NAV. ART. 964
TRATT. INTERNAZ. DEL 18/9/1961
L. DEL 11/6/1967 NUM. 459
In materia di trasporto aereo di cose, la
convenzione di Guadalajara
del 1961 prevede che il fatto del vettore contrattuale sia reputato
anche
fatto del vettore di fatto (e viceversa), per cui, nel caso di omessa
consegna
della merce da trasportare, il danneggiato può agire sia nei
confronti
dell'uno sia nei confronti dell'altro avvalendosi della lettera di
trasporto
che, essendo emessa, ai sensi dell'art. 961 codice della navigazione,
in
tre originali, dei quali uno consegnato al mittente perchè
circoli
come titolo di credito, attribuisce al portatore il diritto alla
restituzione
della merce spedita e trasportata.