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CORTE DI CASSAZIONE
   SEZ. L SENT. 09562 DEL 13/09/1991
 PRES. Sandulli R   REL. Farinaro D
 PM. Martinelli A (Conf)
 RIC. S.p.a. Italia di Navigazione
 RES. Bruno Basilico

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - Su nave determinata o indeterminata, o su più navi - Cosiddetto contratto di comandata a terra - Nozione - Contratto di diritto comune - Configurabilità - Successivo altro rapporto di diritto comune tra le stesse parti per la prestazione di servizio a terra - Ricollegabilità - Estremi - Limiti.

 COD.CIV. ART. 2120     *COST.
 COD.NAV. ART. 1
 COD.NAV. ART. 323
 COD.NAV. ART. 327

 Il cosiddetto contratto di comandata, che costituisce una specie del contratto di arruolamento - consistente (art. 327 cod. nav.) nella prestazione di servizio su nave o su più navi dello stesso armatore - e che partecipa della speciale disciplina di tale contratto, è caratterizzato dall'impiego di marittimi in attesa d'imbarco in prestazioni provvisorie consistenti in attività di riparazione e manutenzione a bordo di nave non in navigazione; pertanto, in difetto del servizio su nave, pur ancorata in porto, il rapporto di "comandata a terra" deve qualificarsi come contratto di diritto comune e come tale - a differenza del contratto di comandata in senso proprio (per il quale la ricongiunzione non è possibile neppure nel caso d'identità delle mansioni svolte a bordo ed a terra) - è ricollegabile con altro successivo rapporto di diritto comune, tra le stesse parti, avente ad oggetto la prestazione di servizio a terra, ove, in ragione della successione cronologica delle prestazioni lavorative ed alla stregua del principio dell'infrazionabilità dell'anzianità, debba presumersi l'ininterrotta unicità del rapporto, salva la prova (a carico del datore di lavoro) di un accordo novativo (del primo rapporto) fondato su ragioni oggettive e scevro di qualsiasi intento fraudolento.