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SEZ. L SENT. 09562 DEL 13/09/1991
PRES. Sandulli R REL. Farinaro D
PM. Martinelli A (Conf)
RIC. S.p.a. Italia di Navigazione
RES. Bruno Basilico
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - Su nave determinata o indeterminata, o su più navi - Cosiddetto contratto di comandata a terra - Nozione - Contratto di diritto comune - Configurabilità - Successivo altro rapporto di diritto comune tra le stesse parti per la prestazione di servizio a terra - Ricollegabilità - Estremi - Limiti.
COD.CIV. ART.
2120 *COST.
COD.NAV. ART. 1
COD.NAV. ART. 323
COD.NAV. ART. 327
Il cosiddetto contratto di comandata, che
costituisce una specie
del contratto di arruolamento - consistente (art. 327 cod. nav.) nella
prestazione di servizio su nave o su più navi dello stesso
armatore
- e che partecipa della speciale disciplina di tale contratto,
è
caratterizzato dall'impiego di marittimi in attesa d'imbarco in
prestazioni
provvisorie consistenti in attività di riparazione e
manutenzione
a bordo di nave non in navigazione; pertanto, in difetto del servizio
su
nave, pur ancorata in porto, il rapporto di "comandata a terra" deve
qualificarsi
come contratto di diritto comune e come tale - a differenza del
contratto
di comandata in senso proprio (per il quale la ricongiunzione non
è
possibile neppure nel caso d'identità delle mansioni svolte
a bordo
ed a terra) - è ricollegabile con altro successivo rapporto
di diritto
comune, tra le stesse parti, avente ad oggetto la prestazione di
servizio
a terra, ove, in ragione della successione cronologica delle
prestazioni
lavorative ed alla stregua del principio
dell'infrazionabilità dell'anzianità,
debba presumersi l'ininterrotta unicità del rapporto, salva
la prova
(a carico del datore di lavoro) di un accordo novativo (del primo
rapporto)
fondato su ragioni oggettive e scevro di qualsiasi intento fraudolento.