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CORTE DI CASSAZIONE
   SEZ. L SENT. 09464 DEL 09/09/1991
 PRES. Pontrandolfi P  REL. Pontrandolfi P
 PM. Dettori P (Conf)
 RIC. Melillo
 RES. S.p.a. Tirrenia

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - Indennità - In caso di cessazione o risoluzione del contratto a tempo indeterminato - Determinazione - Criteri ex art. 2121 cod. civ. nel testo anteriore alla legge n. 297 del 1982 - Esclusione - Criteri ex art. 361 cod. nav. - Applicabilità - Indennità fisse e continuative - Computabilità - Condizione - Previsione della contrattazione collettiva - Regolamento organico delle società di navigazione Italia, Lloyd Triestino, Adriatica e Tirrenia - Estensione - Interpretazione - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.

 COD.CIV. ART. 1362
 COD.CIV. ART. 2121     *COST.
 COD.NAV. ART. 361
 D. L. DEL 1/2/1977 NUM. 12 ART. 1
 L. DEL 31/3/1977 NUM. 91    *COST.

 Ai fini della determinazione del trattamento spettante al lavoratore in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nautico si deve far riferimento non ai criteri dettati dall'art. 2121 cod. civ. (nel testo anteriore alla legge n. 297 del 1982) ma esclusivamente a quelli stabiliti dall'art. 361 cod. nav., la cui portata è stata modificata dall'art. 1 del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12, convertito in legge n. 91 del 1977, nel senso che le indennità fisse e continuative sono computabili nel calcolo dell'indennità di anzianità quali elementi della retribuzione base solo in quanto siano a tal fine indicate dai contratti collettivi. Fra tali contratti rientra, come tipo particolare di contrattazione collettiva postcorporativa, il Regolamento organico delle società di navigazione Italia, Lloyd Triestino, Adriatica e Tirrenia, la cui interpretazione - costituendo esso un vero e proprio contratto collettivo aziendale, la cui natura negoziale non viene meno per l'approvazione di esso con decreto del Ministero per la Marina Mercantile nell'ambito di un'attività amministrativa di controllo - è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (Nella specie, con riguardo alle disposizioni degli artt. 10, 27 e 60 del suddetto Regolamento, la S.C. ha censurato l'impugnata sentenza per aver ritenuto che il periodo di "funzionamento" nel grado superiore di comandante desse luogo ad un'indennità "ad hoc" - di carattere non continuativo e comunque non compresa fra le voci computabili ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità - anzichè al diritto alla retribuzione per il grado superiore, avente il carattere della continuatività ancorchè relativa alla durata del "funzionamento").