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SEZ. L SENT. 09464 DEL 09/09/1991
PRES. Pontrandolfi P REL. Pontrandolfi P
PM. Dettori P (Conf)
RIC. Melillo
RES. S.p.a. Tirrenia
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - Indennità - In caso di cessazione o risoluzione del contratto a tempo indeterminato - Determinazione - Criteri ex art. 2121 cod. civ. nel testo anteriore alla legge n. 297 del 1982 - Esclusione - Criteri ex art. 361 cod. nav. - Applicabilità - Indennità fisse e continuative - Computabilità - Condizione - Previsione della contrattazione collettiva - Regolamento organico delle società di navigazione Italia, Lloyd Triestino, Adriatica e Tirrenia - Estensione - Interpretazione - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
COD.CIV. ART. 1362
COD.CIV. ART. 2121
*COST.
COD.NAV. ART. 361
D. L. DEL 1/2/1977 NUM. 12 ART. 1
L. DEL 31/3/1977 NUM. 91 *COST.
Ai fini della determinazione del trattamento
spettante al lavoratore
in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nautico si deve far
riferimento
non ai criteri dettati dall'art. 2121 cod. civ. (nel testo anteriore
alla
legge n. 297 del 1982) ma esclusivamente a quelli stabiliti dall'art.
361
cod. nav., la cui portata è stata modificata dall'art. 1 del
d.l.
1 febbraio 1977 n. 12, convertito in legge n. 91 del 1977, nel senso
che
le indennità fisse e continuative sono computabili nel
calcolo dell'indennità
di anzianità quali elementi della retribuzione base solo in
quanto
siano a tal fine indicate dai contratti collettivi. Fra tali contratti
rientra, come tipo particolare di contrattazione collettiva
postcorporativa,
il Regolamento organico delle società di navigazione Italia,
Lloyd
Triestino, Adriatica e Tirrenia, la cui interpretazione - costituendo
esso
un vero e proprio contratto collettivo aziendale, la cui natura
negoziale
non viene meno per l'approvazione di esso con decreto del Ministero per
la Marina Mercantile nell'ambito di un'attività
amministrativa di
controllo - è riservata al giudice del merito ed
è censurabile
in sede di legittimità solo per violazione delle regole
legali di
ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (Nella specie, con
riguardo alle disposizioni degli artt. 10, 27 e 60 del suddetto
Regolamento,
la S.C. ha censurato l'impugnata sentenza per aver ritenuto che il
periodo
di "funzionamento" nel grado superiore di comandante desse luogo ad
un'indennità
"ad hoc" - di carattere non continuativo e comunque
non compresa
fra le voci computabili ai fini della determinazione
dell'indennità
di anzianità - anzichè al diritto alla
retribuzione per il
grado superiore, avente il carattere della continuatività
ancorchè
relativa alla durata del "funzionamento").