Torna
 
CORTE DI CASSAZIONE
  SEZ. L SENT. 08524 DEL 03/08/1991
 PRES. Menichino G  REL. De Luca M
 PM. Tridico GS (Conf)
 RIC. Capotorto
 RES. S.p.a. Nuova Industria Armamento

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - Prescrizione - Biennale - Decorrenza - Prima o dopo lo sbarco - Individuazione - Criteri.

 COD.NAV. ART. 373

 La disposizione dell'art. 373 cod. nav., secondo la quale la prescrizione biennale dei diritti derivanti dal contratto di arruolamento decorre dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto (oppure dell'ultimo contratto, nell'ipotesi di più contratti a tempo determinato o a viaggio), come comporta che tale decorrenza si verifichi già dal giorno della cessazione del rapporto, ove questa avvenga dopo lo sbarco, così non esclude che la stessa possa iniziare per effetto dello sbarco in porto diverso da quello di arruolamento e dal momento del rimpatrio dell'arruolato - ai sensi degli artt. 363 e ss. cod. nav. - disposto a cura e, comunque, a spese dell'armatore, realizzandosi anche in quest'ultimo caso la finalità di impedire che la prescrizione decorra durante un periodo nel quale il marittimo versa ancora in una posizione di soggezione ritenuta di ostacolo al libero esercizio dei suoi diritti.