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SEZ. L SENT. 08524 DEL 03/08/1991
PRES. Menichino G REL. De Luca M
PM. Tridico GS (Conf)
RIC. Capotorto
RES. S.p.a. Nuova Industria Armamento
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - Prescrizione - Biennale - Decorrenza - Prima o dopo lo sbarco - Individuazione - Criteri.
COD.NAV. ART. 373
La disposizione dell'art. 373 cod. nav., secondo la
quale la prescrizione
biennale dei diritti derivanti dal contratto di arruolamento decorre
dal
giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla
cessazione
o alla risoluzione del contratto (oppure dell'ultimo contratto,
nell'ipotesi
di più contratti a tempo determinato o a viaggio), come
comporta
che tale decorrenza si verifichi già dal giorno della
cessazione
del rapporto, ove questa avvenga dopo lo sbarco, così non
esclude
che la stessa possa iniziare per effetto dello sbarco in porto diverso
da quello di arruolamento e dal momento del rimpatrio dell'arruolato -
ai sensi degli artt. 363 e ss. cod. nav. - disposto a cura e, comunque,
a spese dell'armatore, realizzandosi anche in quest'ultimo caso la
finalità
di impedire che la prescrizione decorra durante un periodo nel quale il
marittimo versa ancora in una posizione di soggezione ritenuta di
ostacolo
al libero esercizio dei suoi diritti.