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SEZ. L SENT. 08430 DEL 30/07/1991
PRES. Ruperto C REL. Paolucci A
PM. La Valva L (Diff)
RIC. Aprile ed altri
RES. S.p.a. Magazzini Gen Silos e Frigoriferi
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO PORTUALE - CONFIGURABILITA' - Condizioni - Attività interna ai locali delle imprese di gestione di magazzini o depositi - Esclusione - Accertamento del giudice del merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
COD.NAV. ART. 68
COD.NAV. ART. 108
COD.NAV. ART. 110
COD.NAV. ART. 111
L. DEL 23/10/1960 NUM. 1369 ART. 1
L. DEL 23/10/1960 NUM. 1369 ART. 2
L. DEL 23/10/1960 NUM. 1369 ART. 3
L. DEL 23/10/1960 NUM. 1369 ART. 5
Non può considerarsi come lavoro portuale
(art. 108 cod.
nav.) - anche ai fini dell'esclusione dell'applicabilità
della legge
n. 1369 del 1960 (sul divieto d'intermediazione ed interposizione nelle
prestazioni di lavoro) - l'attività svolta per le imprese
concessionarie
di operazioni portuali nell'interno dei locali di loro pertinenza, i
quali
sono da considerare come corpi a se stanti nell'ambito della superficie
del porto. In particolare, nella nozione di deposito, compresa
nell'elencazione
delle operazioni portuali fatta dall'art. 108 citato, non
può rientrare
l'attività di sistemazione, conservazione e custodia delle
merci
nell'interno dei locali ove è stato effettuato il deposito
stesso,
ancorchè per il carico e lo scarico delle merci siano stati
superati
i limiti di tali locali, non valendo ciò a trasformare in
lavoro
portuale quello privo di tali caratteristiche per la parte prevalente,
svolgentesi all'interno del magazzino o deposito. Lo stabilire, poi, se
l'attività svolta da determinati lavoratori integri lavoro
portuale
in senso proprio o debba considerarsi interna ai locali delle imprese
concessionarie
costituisce indagine di fatto rimessa al giudice del merito ed
insindacabile
in sede di legittimità se condotta con criteri immuni da
vizi logico-giuridici.