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CORTE DI CASSAZIONE
  SEZ. L SENT. 08430 DEL 30/07/1991
 PRES. Ruperto C   REL. Paolucci A
 PM. La Valva L (Diff)
 RIC. Aprile ed altri
 RES. S.p.a. Magazzini Gen Silos e Frigoriferi

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO PORTUALE - CONFIGURABILITA' - Condizioni - Attività interna ai locali delle imprese di gestione di magazzini o depositi - Esclusione - Accertamento del giudice del merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.

 COD.NAV. ART. 68
 COD.NAV. ART. 108
 COD.NAV. ART. 110
 COD.NAV. ART. 111
 L. DEL 23/10/1960 NUM. 1369 ART. 1
 L. DEL 23/10/1960 NUM. 1369 ART. 2
 L. DEL 23/10/1960 NUM. 1369 ART. 3
 L. DEL 23/10/1960 NUM. 1369 ART. 5

 Non può considerarsi come lavoro portuale (art. 108 cod. nav.) - anche ai fini dell'esclusione dell'applicabilità della legge n. 1369 del 1960 (sul divieto d'intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro) - l'attività svolta per le imprese concessionarie di operazioni portuali nell'interno dei locali di loro pertinenza, i quali sono da considerare come corpi a se stanti nell'ambito della superficie del porto. In particolare, nella nozione di deposito, compresa nell'elencazione delle operazioni portuali fatta dall'art. 108 citato, non può rientrare l'attività di sistemazione, conservazione e custodia delle merci nell'interno dei locali ove è stato effettuato il deposito stesso, ancorchè per il carico e lo scarico delle merci siano stati superati i limiti di tali locali, non valendo ciò a trasformare in lavoro portuale quello privo di tali caratteristiche per la parte prevalente, svolgentesi all'interno del magazzino o deposito. Lo stabilire, poi, se l'attività svolta da determinati lavoratori integri lavoro portuale in senso proprio o debba considerarsi interna ai locali delle imprese concessionarie costituisce indagine di fatto rimessa al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità se condotta con criteri immuni da vizi logico-giuridici.