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SEZ. L SENT. 08402 DEL 29/07/1991
PRES. Nocella C REL. Buccarelli G
PM. La Valva L (Conf)
RIC. S.p.a. A.T.I.
RES. Arcella ed altri
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - A tempo determinato o indeterminato - Assunzione del personale di nolo con contratto a tempo determinato - Condizione - Specialità del rapporto - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
COD.NAV. ART. 325
COD.NAV. ART. 326
COD.NAV. ART. 902
L. DEL 25/3/1986 NUM. 84
La specialità del rapporto, che ai sensi
dell'art. 902
cod. nav. giustifica (nel periodo anteriore all'entrata in vigore della
legge n. 14 del 1986) l'assunzione del personale di volo con contratto
a tempo determinato, deve essere valutata non in astratto e in via
generale,
ma con riferimento al rapporto di lavoro concretamente costituito tra
le
parti, tenuto conto della natura dell'attività lavorativa e
delle
finalità perseguite. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
decisione
dei giudici di merito secondo cui tale condizione di
legittimità
dell'apposizione del termine non era ravvisabile per l'assunzione di
assistenti
di volo per periodi pari o superiori a sette mesi, non giustificata da
esigenze aziendali di carattere temporaneo).