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CORTE DI CASSAZIONE
  SEZ. L SENT. 08236 DEL 23/07/1991
 PRES. Antoci S.   REL. Putaturo M.
 PM. Martone A. (Conf)
 RIC. Farinola
 RES. S.p.a. SAIPEM

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere - Rapporti di lavoro marittimo in regime di continuità - Luogo di cessazione del rapporto - Individuazione - Criteri - Luogo dello sbarco e luogo dell'effetto estintivo del rapporto - Distinzione - Domicilio nel caso di licenziamento con preavviso - Rilevanza - Limiti.

 COD.PROC.CIV. ART. 413
 COD.NAV. ART. 325
 COD.NAV. ART. 603

 Con riguardo ai rapporti di lavoro marittimo in regime di continuità, il luogo di cessazione del rapporto di lavoro - rilevante, ai sensi dell'art. 603 cod. nav. (non abrogato dall'art. 413 cod. proc. civ.), ai fini della determinazione della competenza territoriale in ordine alle relative controversie - va individuato in quello dello sbarco in caso di estinzione del rapporto durante la navigazione, mentre negli altri casi deve aversi riguardo al luogo in cui, in esecuzione del contratto, il marittimo si sarebbe dovuto trovare nel momento in cui si verifica l'effetto estintivo e cioè con riguardo al luogo del domicilio del lavoratore stesso; domicilio che, nel caso di licenziamento con preavviso (e comunque con effetto differito nel tempo), assume rilievo non come luogo di ricezione della comunicazione del licenziamento ma come luogo in cui il lavoratore medesimo deve restare a disposizione del datore di lavoro in attesa della comunicazione del nuovo imbarco o di un'ulteriore utilizzazione, non essendovi in detta ipotesi coincidenza - come avviene, invece, in caso di licenziamento in tronco - fra il momento in cui il lavoratore riceve la comunicazione dell'atto di recesso della controparte ed il momento in cui si verifica l'effetto della cessazione del rapporto.