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SEZ. L SENT. 08236 DEL 23/07/1991
PRES. Antoci S. REL. Putaturo M.
PM. Martone A. (Conf)
RIC. Farinola
RES. S.p.a. SAIPEM
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere - Rapporti di lavoro marittimo in regime di continuità - Luogo di cessazione del rapporto - Individuazione - Criteri - Luogo dello sbarco e luogo dell'effetto estintivo del rapporto - Distinzione - Domicilio nel caso di licenziamento con preavviso - Rilevanza - Limiti.
COD.PROC.CIV. ART. 413
COD.NAV. ART. 325
COD.NAV. ART. 603
Con riguardo ai rapporti di lavoro marittimo in
regime di continuità,
il luogo di cessazione del rapporto di lavoro - rilevante, ai sensi
dell'art.
603 cod. nav. (non abrogato dall'art. 413 cod. proc. civ.), ai fini
della
determinazione della competenza territoriale in ordine alle relative
controversie
- va individuato in quello dello sbarco in caso di estinzione del
rapporto
durante la navigazione, mentre negli altri casi deve aversi riguardo al
luogo in cui, in esecuzione del contratto, il marittimo si sarebbe
dovuto
trovare nel momento in cui si verifica l'effetto estintivo e
cioè
con riguardo al luogo del domicilio del lavoratore stesso; domicilio
che,
nel caso di licenziamento con preavviso (e comunque con effetto
differito
nel tempo), assume rilievo non come luogo di ricezione della
comunicazione
del licenziamento ma come luogo in cui il lavoratore medesimo deve
restare
a disposizione del datore di lavoro in attesa della comunicazione del
nuovo
imbarco o di un'ulteriore utilizzazione, non essendovi in detta ipotesi
coincidenza - come avviene, invece, in caso di licenziamento in tronco
- fra il momento in cui il lavoratore riceve la comunicazione dell'atto
di recesso della controparte ed il momento in cui si verifica l'effetto
della cessazione del rapporto.