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CORTE DI CASSAZIONE
   SEZ. L SENT. 07913 DEL 17/07/1991
 PRES. Zappulli A   REL. Onnis G
 PM. Zema M (Conf)
 RIC. Lo Bocchiaro
 RES. SIREMAR S.p.a.

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - In genere - Qualificazione da parte del lavoratore come di diritto comune, anzichè di lavoro nautico, del rapporto di lavoro dedotto in giudizio - Effetti ex sentenza n. 96 del 1987 della Corte Costituzionale - Valutazione da parte del giudice di appello - Ammissibilità.

 COD.PROC.CIV. ART. 112
 COD.PROC.CIV. ART. 437
 COD.NAV. ART. 345     *COST.
 L. DEL 15/7/1966 NUM. 604 ART. 10   *COST.
 L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART. 18   COST.

 La circostanza che l'attore, dolendosi dell'illegittimità del licenziamento intimatogli, abbia qualificato come di diritto comune, anzichè di lavoro nautico, il rapporto di lavoro dedotto in giudizio, non impedisce al giudice di appello - che accerti la riconducibilità di tale rapporto nell'ambito del lavoro nautico in ragione del carattere assorbente delle prestazioni di "comandata" (relative ad attività di riparazione e manutenzione a bordo della nave) rispetto alle prestazioni di natura amministrativa - di tener conto, ai fini della decisione della controversia, degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 96 del 1987, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della legge stessa anche al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione, nonchè dell'art. 35, terzo comma, della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al predetto personale anche dell'art. 18 di quest'ultima legge.