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SEZ. L SENT. 07913 DEL 17/07/1991
PRES. Zappulli A REL. Onnis G
PM. Zema M (Conf)
RIC. Lo Bocchiaro
RES. SIREMAR S.p.a.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - In genere - Qualificazione da parte del lavoratore come di diritto comune, anzichè di lavoro nautico, del rapporto di lavoro dedotto in giudizio - Effetti ex sentenza n. 96 del 1987 della Corte Costituzionale - Valutazione da parte del giudice di appello - Ammissibilità.
COD.PROC.CIV. ART. 112
COD.PROC.CIV. ART. 437
COD.NAV. ART. 345
*COST.
L. DEL 15/7/1966 NUM. 604 ART. 10 *COST.
L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART. 18 COST.
La circostanza che l'attore, dolendosi
dell'illegittimità
del licenziamento intimatogli, abbia qualificato come di diritto
comune,
anzichè di lavoro nautico, il rapporto di lavoro dedotto in
giudizio,
non impedisce al giudice di appello - che accerti la
riconducibilità
di tale rapporto nell'ambito del lavoro nautico in ragione del
carattere
assorbente delle prestazioni di "comandata"
(relative ad attività
di riparazione e manutenzione a bordo della nave) rispetto alle
prestazioni
di natura amministrativa - di tener conto, ai fini della decisione
della
controversia, degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale
n.
96 del 1987, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10
della
legge n. 604 del 1966, nella parte in cui non prevede
l'applicabilità
della legge stessa anche al personale marittimo navigante delle imprese
di navigazione, nonchè dell'art. 35, terzo comma, della
legge n.
300 del 1970, nella parte in cui non prevede la diretta
applicabilità
al predetto personale anche dell'art. 18 di quest'ultima legge.