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CORTE DI CASSAZIONE
  SEZ. L SENT. 06757 DEL 14/06/1991
 PRES. Benanti D.   REL. De Rosa M.
 PM. Visalli I. (Conf)
 RIC. Guagenti
 RES. S.p.a. Elitos

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - Comandante - Pilota comandante di elicottero - Rifiuto dell'attività cosiddetta "off-shore" - Inadempimento degli obblighi del lavoratore - Configurabilità - Condizioni.

 COD.CIV. ART. 2119
 COD.NAV. ART. 889
 COD.NAV. ART. 896

 Il rifiuto di un pilota comandante di elicottero di effettuare, per la mancanza nell'equipaggio di un tecnico elicotterista, l'attività di volo consistente nel collegamento fra la terraferma e le piattaforme o navi di ricerca di idrocarburi (cosiddetta attività "off-shore") costituisce obiettivo inadempimento degli obblighi del lavoratore (la cui idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento va peraltro valutata anche con riguardo all'importanza dell'inadempimento stesso, in correlazione all'interesse del datore di lavoro all'ordinato svolgimento dell'attività aziendale, nonchè con riguardo alla intensità dell'elemento psicologico) ove la necessità della presenza di detto tecnico sia esclusa, alla stregua delle disposizioni richiamate dall'art. 896 cod. nav., in ragione delle caratteristiche dell'aeromobile, avente capacità non superiore a diciannove passeggeri, non rilevando in contrario la previsione dell'art. 889 dello stesso codice, relativa alla verifica, da parte del comandante, che l'aeromobile sia idoneo al viaggio da intraprendere e convenientemente attrezzato ed equipaggiato, atteso che tale norma non attribuisce al comandante la facoltà di integrare l'equipaggio con elementi ulteriori rispetto a quelli legittimamente previsti dall'esercente ai sensi del citato art. 889.