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SEZ. L SENT. 06757 DEL 14/06/1991
PRES. Benanti D. REL. De Rosa M.
PM. Visalli I. (Conf)
RIC. Guagenti
RES. S.p.a. Elitos
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - Comandante - Pilota comandante di elicottero - Rifiuto dell'attività cosiddetta "off-shore" - Inadempimento degli obblighi del lavoratore - Configurabilità - Condizioni.
COD.CIV. ART. 2119
COD.NAV. ART. 889
COD.NAV. ART. 896
Il rifiuto di un pilota comandante di elicottero di
effettuare,
per la mancanza nell'equipaggio di un tecnico elicotterista,
l'attività
di volo consistente nel collegamento fra la terraferma e le piattaforme
o navi di ricerca di idrocarburi (cosiddetta attività "off-shore")
costituisce obiettivo inadempimento degli obblighi del lavoratore (la
cui
idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento va
peraltro
valutata anche con riguardo all'importanza dell'inadempimento stesso,
in
correlazione all'interesse del datore di lavoro all'ordinato
svolgimento
dell'attività aziendale, nonchè con riguardo alla
intensità
dell'elemento psicologico) ove la necessità della presenza
di detto
tecnico sia esclusa, alla stregua delle disposizioni richiamate
dall'art.
896 cod. nav., in ragione delle caratteristiche dell'aeromobile, avente
capacità non superiore a diciannove passeggeri, non
rilevando in
contrario la previsione dell'art. 889 dello stesso codice, relativa
alla
verifica, da parte del comandante, che l'aeromobile sia idoneo al
viaggio
da intraprendere e convenientemente attrezzato ed equipaggiato, atteso
che tale norma non attribuisce al comandante la facoltà di
integrare
l'equipaggio con elementi ulteriori rispetto a quelli legittimamente
previsti
dall'esercente ai sensi del citato art. 889.