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CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. 1 SENT. 06718 DEL 13/06/1991
 PRES. Vela A   REL. Olla G
 PM. Amatucci E (Conf)
 RIC. S.r.l. Italnoli
 RES. Fallimento S.p.a. Maura ed altro

IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO - Raccomandazione marittima - Disciplina di cui alla legge n. 135 del 1977 - Prestazioni concernenti le operazioni amministrative e commerciali di appoggio alla nave in arrivo o in partenza - Esecuzione - Requisito essenziale - Attività enumerate o richiamate dall'art. 2 della legge n. 135 del 1977 - Esercizio di una di esse disgiunto dalle prestazioni di cui sopra - Posizione di raccomandatario - Esclusione.

 COD.NAV. ART. 287
 COD.NAV. ART. 288
 L. DEL 4/4/1977 NUM. 135 ART. 2

 Costituisce requisito essenziale della raccomandazione marittima, nella disciplina di cui alla legge 4 aprile 1977 n. 135, l'esecuzione di prestazioni concernenti le operazioni amministrative e commerciali di appoggio alla nave in arrivo od in partenza. Pertanto, non è sufficiente a far assumere la posizione di raccomandatario il solo esercizio di una delle attività enumerate o richiamate dall'art. 2 della citata legge, quando esso sia disgiunto da dette prestazioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la decisione del giudice di merito, il quale, ai fini della rappresentanza processuale "ex" art. 288 cod. navigazione, aveva ritenuto raccomandatario un soggetto che aveva svolto esclusivamente attività di natura accessoria, quali la ricezione di reclami e la comunicazione al ricevitore della merce di notizie circa la previsione di ormeggio della nave e di sbarco del carico).