SEZ. 1 SENT. 06718 DEL 13/06/1991
PRES. Vela A REL. Olla G
PM. Amatucci E (Conf)
RIC. S.r.l. Italnoli
RES. Fallimento S.p.a. Maura ed altro
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO - Raccomandazione marittima - Disciplina di cui alla legge n. 135 del 1977 - Prestazioni concernenti le operazioni amministrative e commerciali di appoggio alla nave in arrivo o in partenza - Esecuzione - Requisito essenziale - Attività enumerate o richiamate dall'art. 2 della legge n. 135 del 1977 - Esercizio di una di esse disgiunto dalle prestazioni di cui sopra - Posizione di raccomandatario - Esclusione.
COD.NAV. ART. 287
COD.NAV. ART. 288
L. DEL 4/4/1977 NUM. 135 ART. 2
Costituisce requisito essenziale della
raccomandazione marittima,
nella disciplina di cui alla legge 4 aprile 1977 n. 135, l'esecuzione
di
prestazioni concernenti le operazioni amministrative e commerciali di
appoggio
alla nave in arrivo od in partenza. Pertanto, non è
sufficiente
a far assumere la posizione di raccomandatario il solo esercizio di una
delle attività enumerate o richiamate dall'art. 2 della
citata legge,
quando esso sia disgiunto da dette prestazioni. (Nella specie, la S.C.,
in applicazione del suddetto principio, ha cassato la decisione del
giudice
di merito, il quale, ai fini della rappresentanza processuale "ex" art.
288 cod. navigazione, aveva ritenuto raccomandatario un soggetto che
aveva
svolto esclusivamente attività di natura accessoria, quali
la ricezione
di reclami e la comunicazione al ricevitore della merce di notizie
circa
la previsione di ormeggio della nave e di sbarco del carico).