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CORTE DI CASSAZIONE
  SEZ. 1 SENT. 04935 DEL 04/05/1991
 PRES. Scanzano G.   REL. Maltese D.
 PM. Dettori P. (Conf)
 RIC. S.r.l. Adria Lines
 RES. S.n.c. Agenzia Marittima Ugo Bos e F.

IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO - Raccomandatario marittimo iscritto nell'elenco di cui all'art. 6 della legge n. 135 del 1977 - Esercizio di attività essenziali e di attività di natura agenziale-commerciale occasionalmente connesse - Presupposti - Condizioni.

 COD.NAV. ART. 288
 L. DEL 4/4/1977 NUM. 135 ART. 1
 L. DEL 4/4/1977 NUM. 135 ART. 2
 L. DEL 4/4/1977 NUM. 135 ART. 6
 L. DEL 4/4/1977 NUM. 135 ART. 9

 Il raccomandatario marittimo iscritto nell'elenco di cui all'art. 6 della legge n. 135 del 1977, secondo le prescrizioni dell'art. 1 ed alle condizioni di cui all'art. 9, svolge non solo le attività essenziali, elencate nell'art. 2, primo comma, di appoggio della nave nel luogo dell'approdo, ma anche attività di natura agenziale - commerciale per l'acquisizione di nuovi noli, indicate nella seconda parte dello stesso comma del citato art. 2, occasionalmente connesse con quelle specifiche della raccomandazione, ma, a differenza di esse, esercitabili anche in assenza delle condizioni stabilite dalla legge professionale, con la conseguenza che non presuppongano necessariamente la circostanza attuale dell'approdo della nave nel porto di raccomandazione e possano essere svolte anche soltanto in funzione ed in vista dell'approdo stesso, sia dal raccomandatario- agente sia da un agente non raccomandatario.