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CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. U SENT. 03659 DEL 08/04/1991
 PRES. Zucconi Galli Fonseca F REL. Sammartino M
 PM. Grossi M (Conf)
 RIC. S.r.l. Marina di Castellone
 RES. Comune di Formia

URBANISTICA - CONCESSIONE (E LICENZA) EDILIZIA - Opere per cui è necessaria. Opere su aree demaniali - Esecuzione da parte dell'amministrazione statale o dal titolare di una concessione - Necessità della licenza o concessione edilizia - Esclusione - Ordine di rimozione da parte del Sindaco - Carenza di potere.

 COD.CIV. ART. 822
 COD.NAV. ART. 28
 COD.PROC.CIV. ART. 37
 L. DEL 20/3/1865 NUM. 2248 ALL. E ART. 2
 L. DEL 20/3/1865 NUM. 2248 ALL. E ART. 4   COST.
 L. DEL 20/3/1865 NUM. 2248 ALL. E ART. 5
 L. DEL 17/8/1942 NUM. 1150 ART. 31
 L. DEL 6/8/1967 NUM. 765 ART. 10

 Le opere su aree demaniali, qualora siano eseguite da una Amministrazione statale o da un privato in qualità di concessionario dell'Amministrazione medesima (nella specie, opere per la costruzione di un approdo per imbarcazioni da diporto lungo un tratto di litorale), non abbisognano di licenza o concessione edilizia. Pertanto, ove il Sindaco del Comune ordini la rimozione di dette opere, per difetto o decadenza di licenza o concessione edilizia, il relativo provvedimento deve ritenersi reso in carenza di potere e  come tale denunciabile davanti al giudice ordinario.