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SEZ. 1 SENT. 03362 DEL 28/03/1991
PRES. Vela A. REL. Senofonte P.
PM. Lanni S. (Conf)
RIC. Universal Peace Shipping Enterprises S.A.
RES. S.p.a. Montedipe
TRASPORTI - MARITTIMI E AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - In genere - Sottoscrizione della polizza di carico - Rilevanza - Clausola compromissoria per arbitrato estero inserita unilateralmente dal mittente nella polizza di carico - Sottoscrizione "per semplice ricevuta" del destinatario - Accettazione della clausola compromissoria - Esclusione - Produzione in giudizio della polizza - Formazione giudiziale della clausola - Esclusione.
COD.PROC.CIV. ART. 806
COD.PROC.CIV. ART. 807
COD.PROC.CIV. ART. 808
COD.NAV. ART. 420
TRATT. INTERNAZ. DEL 10/6/1958 ART. 2
TRATT. INTERNAZ. DEL 10/6/1958 ART. 5
L. DEL 19/1/1968 NUM. 62
La sottoscrizione della polizza di carico, nel posto
di destinazione
e "per semplice ricevuta" della merce ivi trasportata, pur implicando
adesione
del destinatario al contratto di trasporto marittimo - che, ai sensi
dell'art.
420 cod. nav., non esige la forma scritta-, non può assumere
il
valore di accettazione di un clausola compromissoria per arbitrato
estero,
unilateralmente inserita dal mittente nel detto documento, trattandosi
di pattuizione che deve essere stipulata per iscritto e quindi in una
forma
che, da un lato, condiziona la possibilità di delibazione
del lodo
eventualmente ottenuto dalla parte interessata (secondo le previsioni
in
tal senso desumibili dagli artt. V e II della Convenzione di New York
10
giugno 1958, resa esecutiva in Italia con legge n. 62 del 1968) e,
dall'altro
lato, preclude la cosiddetta formazione giudiziale del patto, la quale,
in caso di contratti formalmente vincolati "ad validitatem", non
è
configurabile quando la produzione in giudizio del documento, da parte
di chi non l'ha sottoscritto, esprima essa medesima una
volontà
contraria alla presunzione di accettazione di quella clausola.