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CORTE DI CASSAZIONE
  SEZ. 1 SENT. 03362 DEL 28/03/1991
 PRES. Vela A.   REL. Senofonte P.
 PM. Lanni S. (Conf)
 RIC. Universal Peace Shipping Enterprises S.A.
 RES. S.p.a. Montedipe

TRASPORTI - MARITTIMI E AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - In genere - Sottoscrizione della polizza di carico - Rilevanza - Clausola compromissoria per arbitrato estero inserita unilateralmente dal mittente nella polizza di carico - Sottoscrizione "per semplice ricevuta" del destinatario - Accettazione della clausola compromissoria - Esclusione - Produzione in giudizio della polizza - Formazione giudiziale della clausola - Esclusione.

 COD.PROC.CIV. ART. 806
 COD.PROC.CIV. ART. 807
 COD.PROC.CIV. ART. 808
 COD.NAV. ART. 420
 TRATT. INTERNAZ. DEL 10/6/1958 ART. 2
 TRATT. INTERNAZ. DEL 10/6/1958 ART. 5
 L. DEL 19/1/1968 NUM. 62

 La sottoscrizione della polizza di carico, nel posto di destinazione e "per semplice ricevuta" della merce ivi trasportata, pur implicando adesione del destinatario al contratto di trasporto marittimo - che, ai sensi dell'art. 420 cod. nav., non esige la forma scritta-, non può assumere il valore di accettazione di un clausola compromissoria per arbitrato estero, unilateralmente inserita dal mittente nel detto documento, trattandosi di pattuizione che deve essere stipulata per iscritto e quindi in una forma che, da un lato, condiziona la possibilità di delibazione del lodo eventualmente ottenuto dalla parte interessata (secondo le previsioni in tal senso desumibili dagli artt. V e II della Convenzione di New York 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con legge n. 62 del 1968) e, dall'altro lato, preclude la cosiddetta formazione giudiziale del patto, la quale, in caso di contratti formalmente vincolati "ad validitatem", non è configurabile quando la produzione in giudizio del documento, da parte di chi non l'ha sottoscritto, esprima essa medesima una volontà contraria alla presunzione di accettazione di quella clausola.